Sentenza del 04/07/2023 n. 18855 - Corte di Cassazione
Accertamento - Bilancio certificato - Società di revisione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso delle imposte versate sull'accantonamento al fondo "oscillazione cambi" per l'esercizio 1987 (L. 5.011.824.731). La società sosteneva la deducibilità dell'accantonamento in forza dell'art. 72 D.P.R. n. 917/1986, applicabile retroattivamente per effetto dell'art. 36 D.P.R. n. 42/1988; l'Amministrazione contestava la fondatezza della rettifica e la mancanza di prova analitica sul calcolo dell'accantonamento (saldi dei crediti/debiti in valuta e tassi applicati), nonché la tempestività/efficacia della istanza di rimborso. Centrale la questione probatoria: rilevanza del bilancio certificato e della relazione della società di revisione rispetto alla prova analitica richiesta dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato il diritto al rimborso in favore della società. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione territoriale che aveva verificato la conformità delle modalità di quantificazione dell'accantonamento al criterio normativo (art. 72), prendendo in considerazione il bilancio certificato e la relazione della società di revisione. La Corte ha affermato che, quando i fatti non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato e la relazione del revisore costituiscono mezzi di prova rilevanti, valutabili dall'Amministrazione secondo congruità e coerenza e confutabili solo con documenti che dimostrino errore o inadempimento del revisore. Ha inoltre confermato che la rettifica tramite istanza di rimborso tempestiva può rendere la dichiarazione conforme e quindi consentire l'applicazione retroattiva della nuova disciplina. Condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 72
Stabilisce il criterio di calcolo dell'accantonamento al fondo oscillazione cambi: confronto tra saldo dei crediti/debiti valutati al cambio di insorgenza e al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio; la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente quando aumenta il saldo valutario passivo o diminuisce il saldo valutario attivo.
D.P.R. n. 42/1988, art. 36
Consente l'applicazione retroattiva delle norme del TUIR quando la dichiarazione dei redditi diventa conforme alla nuova disciplina a seguito di rettifica mediante istanza di rimborso tempestiva.
Codice civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova; il contribuente deve provare la fondatezza della richiesta di rimborso, ma tale onere può essere soddisfatto con il bilancio certificato e la documentazione di contabilità quando la prova analitica è impraticabile.
Codice di procedura civile, art. 115
Riferito al valore probatorio dei fatti non contestati; la Corte ha rilevato che la contestazione è stata esaminata e respinta in merito alla correttezza dell'accantonamento e alla rispondenza ai principi contabili.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (motivi di cassazione)
Norme processuali invocate dal ricorrente per dedurre violazioni di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato e respinto tali doglianze.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 5926/2009; Cass. n. 16915/2005; Cass. n. 9856/2016; Cass. 40048/2021; Cass. 2597/2023
Confermano che il bilancio certificato e la relazione del revisore sono mezzi di prova rilevanti quando le circostanze non sono dimostrabili analiticamente e che la rettifica tempestiva può consentire retroattività dell'applicazione di nuove norme fiscali.
Massime di principio
- Il bilancio certificato e la relazione della società di revisione sono mezzi di prova rilevanti e credibili quando i fatti non possono essere dimostrati analiticamente; l'Amministrazione può verificarli secondo criteri di congruità e coerenza, ma per confutarli deve produrre documenti che dimostrino errore o inadempimento del revisore.
- L'onere della prova della fondatezza della richiesta di rimborso grava sul contribuente, ma può essere assolto mediante documentazione contenuta nel bilancio certificato (relazione del C.d.A., nota integrativa, relazione del revisore) che espliciti il metodo di valutazione e il risultato netto delle partite in valuta.
- Per gli accantonamenti al fondo oscillazione cambi è ammissibile un approccio di globalità (compensazione delle differenze attive e passive) senza richiesta di articolazione analitica di ogni singola partita, purché il bilancio e la relazione illustrino chiaramente i criteri e il saldo netto.
- La rettifica tramite istanza di rimborso tempestiva può rendere la dichiarazione conforme alla nuova normativa e consentire l'applicazione retroattiva (art. 36 D.P.R. n. 42/1988); la tempestività e la documentazione allegata sono elementi decisivi.
- In giudizio il giudice deve esporre l'iter logico che porta a ritenere la conformità della dichiarazione e la rispondenza dei metodi contabili alla normativa fiscale; decisioni apodittiche senza motivazione logica sono censurabili.
- Per minimizzare il rischio di disconoscimento dell'Amministrazione, il contribuente dovrebbe allegare: bilancio certificato, relazione del C.d.A., relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione, descrizione dei criteri di valutazione (tassi e modalità), e calcolo sintetico che dimostri la capienza dell'accantonamento rispetto al saldo valutario netto.
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