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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40027/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva riconosciuti responsabili per furto (riqualificato in semplice furto ex art. 624 c.p.). Mirgent Martini, tramite difensore, denunciava violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e censurava l'eccessività della pena. Gianfranco Giusti, tramite difensore, deduceva inosservanza degli artt. 624 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che la riqualificazione a furto semplice rendeva necessaria la querela quale condizione di procedibilità, mentre la persona offesa aveva presentato solo una denuncia priva di espressione di volontà di proporre querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Mirgent Martini per molteplici ragioni (genericità delle doglianze e, rilevante, difetto di iscrizione dell'Avv. Benedetta Ciampi nell'albo speciale della Corte di cassazione). Il ricorso di Gianfranco Giusti è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che la denuncia presentata dalla persona offesa non esprimeva la volontà di proporre querela e non conteneva dichiarazione di costituzione o riserva di costituzione come parte civile, pertanto mancava la condizione di procedibilità per il reato di furto semplice. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva proseguire. L'effetto favorevole è stato esteso anche al coimputato Martini, pertanto entrambi beneficiano dell'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La Corte ha considerato la riqualificazione del fatto a furto semplice ex art. 624 c.p.; tale riqualificazione implica la verifica della condizione di procedibilità quando il reato è procedibile a querela di parte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129 c.p.p. (condizione di procedibilità per i reati procedibili a querela)

    La sentenza applica il principio secondo cui, per i reati procedibili a querela, l'azione penale richiede la querela manifestata con atti idonei a esprimere la volontà del soggetto offeso; una mera denuncia priva di espressione di volontà non vale come querela.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, co.1, disp. att. c.p.p. (limiti di deduzione in cassazione)

    I ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti dalle disposizioni transitorie: alcune doglianze sono state ritenute precluse o generiche, secondo i limiti richiamati dall'art. 173 disp. att.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176) e successive proroghe

    art. 23, co.8, D.L. 28/10/2020, n.137 (convertito con L. 176/2020) e proroghe (D.L. 30/12/2021 n. 228, conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Norme richiamate esclusivamente in tema di procedimento davanti alla Cassazione (ad es. domanda di discussione orale e requisitoria scritta); nel procedimento è stata utilizzata la requisitoria scritta prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Per i reati procedibili a querela, la semplice presentazione di una denuncia non sostituisce la querela se tale denuncia non contiene espressioni chiare di volontà di perseguire l'autore del reato o una dichiarazione di costituzione/riserve di costituzione come parte civile.
  • Se il giudice di merito riqualifica il fatto in un reato procedibile a querela, deve verificare la presenza della querela: l'assenza della querela comporta la cessazione della procedibilità e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e motivate; la genericità delle doglianze può determinarne l'inammissibilità.
  • L'avvocato che sottoscrive il ricorso in Cassazione deve essere iscritto nell'albo speciale previsto: il difetto di legittimazione del difensore può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale può avere effetto estensivo anche nei confronti di altri imputati, compresi coloro che non hanno proposto ricorso o il cui ricorso è stato inammissibile.
  • Difesa pratica: verificare tempestivamente la natura dell'atto della persona offesa (querela vs denuncia) e, in caso di denuncia priva di querela, sollevare immediatamente la questione della condizione di procedibilità; raccogliere eventuali atti successivi della persona offesa che esprimano la volontà di procedere.

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