Cassazione Penale, Sentenza n. 1256/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (via Settetermini n.38, Boscoreale). Denunciava nullità del provvedimento per omesso contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., lamentava assenza di motivazione sulle nuove deduzioni (in particolare la richiesta di autorizzazione all'autodemolizione e il rigetto della Procura, oltre alla presunta violazione del protocollo di intesa e del codice degli appalti - d.lgs. 50/2016, artt. 63, 31 e 36) e chiedeva l'annullamento del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia perduto l'interesse ad impugnare dopo l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale (principio di giurisprudenza consolidata): l'acquisizione elimina la disponibilità giuridica del bene e quindi l'utilità pratica del provvedimento chiesto. Inoltre la Corte ha osservato che l'istanza era una riproposizione di richieste già rigettate e che, nelle ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione, l'art. 666, comma 2, c.p.p. consente il decreto motivato senza contraddittorio. Ha altresì rilevato che il rigetto della Procura circa l'autorizzazione all'autodemolizione attiene a profili operativi non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, cod. proc. pen.
Il comma 2 consente il decreto motivato senza contraddittorio nelle ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione; la Corte ha applicato questa norma per giustificare l'assenza del contraddittorio
art. 111 Costituzione
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'adozione del decreto motivato ex art. 666 c.p.p. con le garanzie costituzionali nelle ipotesi previste dalla norma
d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
Richiamato dal ricorrente per contestare il rigetto della richiesta di autorizzazione all'autodemolizione; la Corte ha ritenuto che il rigetto di natura organizzativa/operativa non fosse sindacabile in sede di legittimità nel quadro dell'istanza di sospensione
art. 606, cod. proc. pen.
Richiamato per criteri di ammissibilità del ricorso; la Corte ha considerato i motivi generici o manifestamente infondati e in parte formulati in fatto, con conseguente inammissibilità
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per la previsione del pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Principio di giurisprudenza consolidata (acquisizione al patrimonio comunale)
cfr. Sez. 3, n. 1904/2006; Sez. 3, n. 24272/2010; Sez. 3, n. 35203/2019 etc.
La giurisprudenza afferma che l'acquisizione automatica dell'opera abusiva al patrimonio pubblico (anche per mancata demolizione entro 90 giorni dall'ingiunzione) fa venire meno l'interesse del responsabile a richiedere la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione
Massime di principio
- Se l'opera abusiva è stata acquisita al patrimonio pubblico, il precedente proprietario perde l'interesse ad impugnare l'ordine di demolizione: manca la situazione pratica migliorativa che giustifichi il gravame
- Le istanze reiterate già precedentemente rigettate possono essere dichiarate manifestamente infondate: in tali casi l'art. 666 c.p.p. consente il decreto motivato senza contraddittorio
- Il rigetto da parte della Procura dell'autorizzazione all'autodemolizione, se attiene a profili organizzativi o temporali dell'esecuzione, può non essere sindacabile in sede di legittimità nell'ambito di un ricorso per sospensione
- Per avere titolo a sindacare un provvedimento di esecuzione è necessario proporre elementi nuovi e rilevanti che modifichino concretamente la situazione giuridica o materiale; mere contestazioni procedurali già decise non bastano
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento di sanzioni e delle spese processuali (es. Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.)
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