Ordinanza n. 739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 02069/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto contro il Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro una sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso di primo grado della società appellata, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Nel giudizio cautelare il Comune ha rappresentato esigenze connesse all'esecuzione della pronuncia impugnata. La società appellata si è impegnata a non iniziare i lavori fino alla definizione del giudizio di merito, da fissarsi in tempi ravvicinati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo che, alla luce dell'impegno della società appellata a non iniziare i lavori sino alla definizione del giudizio, le esigenze cautelari del Comune fossero adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una sospensione autonoma dell'efficacia della sentenza con effetti ulteriori rispetto alla calendarizzazione del merito. L'udienza pubblica è stata fissata al 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta sufficiente a tutelare il Comune, considerato l'impegno dell'appellata a non iniziare i lavori.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre ulteriori misure sospensive.
- L'impegno processuale della parte appellata a non eseguire o non iniziare l'attività potenzialmente pregiudizievole fino alla decisione di merito può rendere sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza, escludendo la necessità di una più ampia misura cautelare.
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