Cassazione Penale, Sentenza n. 26115/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati di bancarotta comminate in appello. Francesco M. Lovison propone sei motivi: (i) nullità della sentenza di fallimento per violazione dell'art. 31 co.3 L.F.; (ii) erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e vizi di motivazione sull'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, sostenendo che i trasferimenti erano operazioni infragruppo e patrimonializzazioni; (iii) inesistenza del dolo distrattivo, con richiamo alla distanza temporale delle operazioni dal fallimento; (iv) errata esclusione della "bancarotta riparata" in presenza di retrocessione giudiziale degli immobili; (v) insufficiente prova del dolo per la bancarotta documentale; (vi) vizio nella determinazione della pena per discostamento dal minimo edittale. Gianluca Lovison articola tre motivi: (i) vizio formale per omissione grafica di parte della motivazione; (ii) omissione di valutazione delle censure relative alla responsabilità per bancarotta documentale, essendo un amministratore privo di deleghe; (iii) censura del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su entrambe le posizioni: ha annullato integralmente la sentenza nei confronti di Gianluca Lovison (rinvio per nuova valutazione della responsabilità per bancarotta documentale in relazione al ruolo di amministratore senza deleghe) e ha annullato la sentenza nei confronti di Francesco Massimo Lovison limitatamente alle questioni connesse alla bancarotta riparata (rinvio per nuovo esame della sussistenza della riparazione integrale prima della dichiarazione di fallimento). Per il resto, i motivi di Francesco Lovison sono stati dichiarati inammissibili o infondati e pertanto confermata la condanna nelle restanti parti. La Cassazione ha inoltre richiamato e precisato principi giurisprudenziali relativi all'imputabilità degli amministratori non esecutivi e ai presupposti della "bancarotta riparata".
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 2157, artt. 216 e ss. (disciplina dei reati fallimentari)
La Corte richiama la nozione di bancarotta (distrattiva e documentale) e i criteri di valutazione dell'evento lesivo: la distrazione di beni integra vulnus alle aspettative dei creditori anche se avvenuta anteriormente alla crisi; non è necessario un nesso causale diretto tra distrazione e fallimento
Legge Fallimentare (L.F.), art. 31 co. 3
Richiamata dalla difesa per contestare la validità del provvedimento di fallimento (per presunta incompatibilità del curatore che avrebbe assunto la difesa). La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la questione nel giudizio penale: eventuali vizi della dichiarazione di fallimento vanno dedotti in sede civile
Codice di procedura penale, art. 546
Norma processuale invocata in relazione al diritto di motivazione e al contraddittorio; la Cassazione ha accolto la censura di carente motivazione con riferimento alla posizione di Gianluca Lovison sulla responsabilità dell'amministratore senza deleghe
Codice penale, art. 40, comma 2
Principio richiamato per affermare che chi, pur avendo conoscenza di un evento illecito, omette di impedirlo, può essere penalmente responsabile; applicato per delimitare la responsabilità degli amministratori senza delega
Codice civile, artt. 2381 e 2392
art. 2381 c.c.; art. 2392 c.c., comma 2 (richiamati nella giurisprudenza)
Richiamati per distinguere gli oneri informativi e la responsabilità degli amministratori con e senza deleghe: dopo la riforma il non operativo ha onere di "agire informato" e non un generale obbligo di vigilanza; la responsabilità penale richiede prova della effettiva conoscenza o di segnali inequivocabili
Codice penale, artt. 125, 132, 133 (disciplina della pena)
art. 125 c.p.; artt.132-133 c.p.
Richiamati nella censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto assorbita la questione sanzionatoria rispetto alla decisione sul punto della bancarotta riparata
Massime di principio
- Il giudice penale non può sindacare in sede penale la validità della sentenza dichiarativa di fallimento: eventuali vizi della dichiarazione devono essere impugnati nella sede civile competente
- Per la bancarotta patrimoniale la distanza temporale tra l'atto di distrazione e la dichiarazione di fallimento non impedisce la rilevanza penale: la condotta distrattiva assume rilievo penalmente rilevante una volta intervenuta la declaratoria di fallimento
- La "bancarotta riparata" è configurabile solo se prima della dichiarazione di fallimento il patrimonio è stato integralmente reintegrato in favore dell'intera massa creditoria; l'onere della prova dell'integrale reintegra grava sull'amministratore che invoca la riparazione
- Il dolo nella bancarotta patrimoniale è dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l'operazione patrimoniale possa arrecare un danno ai creditori, anche in forma eventuale
- La responsabilità penale dell'amministratore privo di deleghe non può fondarsi su doveri di vigilanza generici: richiede prova della effettiva conoscenza del fatto illecito o di segnali anomali tali da imporre l'attivazione del potere informativo e l'intervento
- Nelle contestazioni relative alla tenuta e consegna delle scritture contabili è necessario un giudizio motivato che valuti omissioni ripetute e la documentazione effettivamente mancante; la Corte di merito deve accertare in concreto la volontà di sottrarsi alla consegna
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