Sentenza n. 1969/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, confermato dal rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, la risalenza nel tempo di alcune delle condotte richiamate nel preavviso di diniego, la natura non ostativa dei reati per i quali era stato condannato e la mancata valutazione della sua pericolosità sociale in concreto. Ha inoltre invocato la rilevanza di elementi favorevoli sopravvenuti, tra cui l'espiazione della pena e la successiva condotta di vita, nonché lo svolgimento di attività lavorativa. L'Amministrazione aveva fondato il diniego soprattutto sulla condanna irrevocabile alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari previsto dall'art. 572 c.p. rientri tra i reati ostativi richiamati dall'art. 380 c.p.p. e, quindi, costituisca causa automatica di diniego o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Per tali reati non è necessaria un'autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale, poiché la valutazione è stata preventivamente compiuta dal legislatore in ragione del disvalore e dell'allarme sociale della condotta. L'eccezione relativa alla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con persone residenti in Italia, che imporrebbe una valutazione comparativa discrezionale, non ricorreva nel caso concreto. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione aveva considerato dirimente la condanna più recente per maltrattamenti, sicché la risalenza delle altre condotte non incideva sulla legittimità del diniego. L'espiazione della pena, la condotta successiva, l'eventuale riabilitazione, l'estinzione del reato o della pena e l'affidamento in prova non sono stati ritenuti elementi idonei a superare la causa ostativa; quale nuovo elemento rilevante può assumere rilievo, in tale prospettiva, soltanto l'annullamento della condanna ostativa, ad esempio mediante riforma nei successivi gradi di giudizio. È stata altresì rilevata l'assenza di documentazione idonea a provare lo svolgimento di una regolare attività lavorativa anteriormente al diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”
La disposizione impone il rifiuto del rinnovo quando viene meno un requisito sostanziale per il soggiorno; i nuovi elementi sopravvenuti sono rilevanti solo se concretamente idonei a consentire il rilascio o il rinnovo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”
Le condanne per i reati ricompresi nell'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. costituiscono causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 22, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale eccezione alla disciplina generale dell'art. 5, comma 5, ma la sentenza non ne sviluppa ulteriormente il contenuto.
art. 572 c.p.
La condanna per maltrattamenti contro familiari è stata considerata rientrante tra i reati ostativi, in quanto ricompresa nell'elenco dell'art. 380 c.p.p.
art. 570 c.p.
La condanna comprendeva anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare; il diniego è stato tuttavia ritenuto legittimamente fondato in via dirimente sulla condanna per l'art. 572 c.p.
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
L'inclusione di un reato nell'elenco della disposizione determina, per il rinvio operato dal testo unico sull'immigrazione, l'ostatività della relativa condanna al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- La condanna per un reato ostativo ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 determina automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l'Amministrazione debba svolgere un'ulteriore autonoma valutazione della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione legislativa di pericolosità connessa ai reati ostativi non viene meno per effetto dell'espiazione della pena, della successiva condotta regolare, della sospensione condizionale, dell'estinzione del reato o della pena, dell'avvio di un percorso riabilitativo o dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
- In presenza di una condanna per reato ostativo, i nuovi elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 devono essere concretamente idonei a rimuovere la causa ostativa; la mera condotta successiva favorevole non è sufficiente e può rilevare, in particolare, l'eventuale riforma o annullamento della condanna.
- La presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia costituisce un'eccezione alla automatica ostatività della condanna e impone all'Amministrazione una valutazione discrezionale comparativa degli interessi coinvolti.
- Quando una condanna recente per un reato ostativo è autonomamente sufficiente a fondare il diniego del permesso di soggiorno, l'eventuale risalenza nel tempo di ulteriori condotte contestate non determina l'illegittimità del provvedimento.
- L'affermazione dello svolgimento di attività lavorativa non supera la causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno e, comunque, deve essere supportata da idonea documentazione riferita a un periodo anteriore al provvedimento impugnato.
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