Cassazione Civile, Ordinanza n. 34364/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
La lite nasce da una domanda giudiziale dichiarata improcedibile in primo grado e poi confermata in appello, perché la procedura di mediazione delegata dal tribunale non era stata rinnovata nel termine fissato dal giudice. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi. Con i primi tre hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28/2010, sostenendo che la condizione di procedibilità doveva ritenersi comunque soddisfatta perché, pur essendo stato l'avvio della mediazione oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, il primo incontro davanti al mediatore e l'udienza di verifica si erano svolti entro il termine trimestrale previsto dalla disciplina. Con il quarto motivo hanno contestato la mancata considerazione come valido del primo tentativo esperito, ma tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi tre motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i primi tre motivi, richiamando il principio per cui, nella mediazione delegata, ai fini della condizione di procedibilità rileva l'utile esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, inteso come primo incontro delle parti davanti al mediatore concluso senza accordo, e non l'avvio della mediazione entro il termine di quindici giorni indicato nell'ordinanza. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 28/2010
Nella mediazione delegata, la condizione di procedibilità si considera rispettata se la procedura viene utilmente esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice; non è decisivo l'avvio entro il termine di quindici giorni indicato nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone la mediazione delegata, la verifica della condizione di procedibilità deve avere riguardo all'effettivo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore entro l'udienza di rinvio, purché il tentativo si concluda senza accordo.
- Il termine assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione non assume, da solo, valore decisivo ai fini dell'improcedibilità se la procedura è comunque stata svolta utilmente nel tempo rilevante previsto dalla disciplina.
- Se il decisum impugnato si fonda su una lettura non corretta della disciplina della mediazione delegata, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della procedibilità.
- Le censure che restano prive di autonoma rilevanza dopo l'accoglimento del motivo decisivo vengono dichiarate assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34268/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34269/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →