Sentenza n. 342/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/-OMISSIS- che in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, sez. VII, ha “avviato il procedimento di nomina di una nuova Commissione preposta alla procedura codice 2_PO_-OMISSIS-_10 per la rinnovata valutazione delle candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-, nei sensi e nei limiti della citata sentenza n. 9609/2023” (doc. 1); del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS-che ha nominato la Commissione per il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione preposta alla procedura di chiamata - ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, bandita con D.R. n. -OMISSIS-l 24/6/2021– di n. 1 professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – settore scientifico disciplinare IUS/18 - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, codice procedura 2_PO_-OMISSIS-_10 (doc. 2) nonché della scelta e del conseguente provvedimento effettuati dal Dipartimento che ha indicato la rosa dei n. 4 professori, tra cui effettuare il sorteggio, oltre ai membri designati (doc. 2 bis); della nota della Dirigente dell’Area delle risorse umane PG/2024/-OMISSIS- (doc. 3); del Verbale -OMISSIS-del Consiglio del Dipartimento della facoltà di giurisprudenza del 22 gennaio 2024 che ha proceduto alla “designazione componenti commissione di valutazione per procedura di chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 bandita dall’ateneo con d.r. n. -OMISSIS-per il settore concorsuale 12/h1 - diritto romano e diritti dell’antichita’ – codice procedura 2_po_2021_18c1_10” (doc. 4); del Decreto del Direttore del Dipartimento della Facoltà di giurisprudenza PG/2024/-OMISSIS-(doc. 5); del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS-che ha nominato “la seguente nuova Commissione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 12/H1 - Diritto Romano” (doc. 6); il verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate in seduta pubblica il giorno 9.02.2024, da cui risulta la sequenza numerica estratta è la seguente: 3 – 2 – 1– 4 e, ove occorra, delle non conosciute note dell’Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici prot. n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-; del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS- mediante il quale sono stati approvati “gli atti della Commissione di valutazione – costituita con D.R. n. -OMISSIS-- preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 12/H1 - diritto romano e diritti dell’antichità – settore scientifico disciplinare ius/18 - diritto romano e diritti dell’antichità, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - codice procedura 2_PO_-OMISSIS-_10” e che ha indicato “la prof.ssa -OMISSIS- quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale della presente procedura” (doc. 7) e della non conosciuta ratifica dello stesso decreto da parte del Consiglio di Dipartimento e, ancora, della non conosciuta chiamata della controinteressata prof.ssa -OMISSIS- da parte del Consiglio di Amministrazione; nonché di tutti i verbali nn. -OMISSIS- redatti dalla Commissione di valutazione (doc. 8) nonché per l’annullamento del provvedimento che ha ammesso e non escluso la prof.ssa -OMISSIS- dalla sopra indicata selezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della rinnovata procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/H1, inclusi la nomina della nuova commissione, i verbali valutativi e il provvedimento di approvazione degli atti con individuazione della controinteressata quale candidata maggiormente qualificata
Esito
Favorevole al resistente (ateneo e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al TAR, nella parte impugnatoria, il giudizio precedentemente proposto in sede di ottemperanza, dopo che il Consiglio di Stato aveva convertito il rito e rimesso al giudice competente la cognizione sulla legittimità della procedura rinnovata dall'Università in esecuzione della precedente sentenza. Ha dedotto, in primo luogo, l'erroneità e l'illegittimità delle nuove valutazioni sull'attività didattica e sulla produzione scientifica, sostenendo che la nuova commissione avrebbe dovuto attribuire un distacco più marcato a suo favore e ridurre il punteggio della controinteressata, anche per l'utilizzo di titoli ritenuti non valutabili e di elementi tratti da un curriculum asseritamente irrituale. Ha contestato inoltre la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, denunciando duplicazioni o parziali coincidenze tra pubblicazioni, nonché la mancata esclusione della controinteressata per violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Ha censurato l'utilizzo del criterio del referaggio. Infine, ha dedotto l'illegittima composizione della commissione, sostenendo che il conflitto di interessi della docente che aveva designato la rosa dei commissari avrebbe viziato la nomina e gli atti successivi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità per violazione dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, rilevando che l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13-ter, comma 5, delle disposizioni di attuazione del c.p.a. è facoltativa; ha ritenuto di non applicarla. Nel merito, ha ritenuto legittima la rinnovata valutazione dell'attività didattica, poiché svolta dalla nuova commissione sulla base di un esame complessivo dei titoli, depurato dagli elementi non valutabili e attento alla diversa anzianità di servizio, senza profili di abnormità o macroscopica illogicità. Ha escluso che la sentenza da eseguire imponesse un automatico ribasso del giudizio attribuito alla controinteressata o un determinato punteggio. Le censure sulla produzione scientifica sono state respinte perché dirette a ottenere una rivalutazione sostitutiva dei punteggi e perché riferite a profili marginali, non decisivi e incapaci di incidere sulla valutazione complessiva. Il riferimento al curriculum asseritamente irrituale è stato ritenuto inidoneo a invalidare il giudizio complessivo. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, non essendo stata dimostrata una concreta falsità o non veridicità delle dichiarazioni, tanto più in presenza di valutazioni opinabili sul carattere scientifico delle pubblicazioni. Il criterio del referaggio è stato ricondotto alla discrezionalità della commissione e non è risultato utilizzato in modo esclusivo o abnorme. Quanto alla composizione della commissione, il TAR ha ritenuto che l'eventuale conflitto di interessi del soggetto che aveva designato la rosa dei commissari, collocandosi in una fase antecedente e distinta dalla nomina e dall'attività dell'organo tecnico, non producesse automaticamente l'invalidità degli atti; mancava inoltre la prova di una concreta influenza sulla commissione o di un condizionamento della procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata di professori universitari di ruolo, nel cui ambito si è svolta la procedura comparativa oggetto di giudizio.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la conversione del rito da ottemperanza a impugnatorio, con riassunzione davanti al TAR competente per la cognizione sulla legittimità della procedura rinnovata.
art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.
condannare la parte autrice della trasgressione "al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato"
La sanzione pecuniaria per violazione dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità è una facoltà del giudice e non consegue automaticamente alla violazione.
art. 134 c.p.a.
Delimita i casi di giurisdizione amministrativa di merito; al di fuori di tali ipotesi il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La decadenza per dichiarazioni non veritiere richiede la dimostrazione di una concreta falsità o non veridicità; la mera opinabilità della qualificazione scientifica delle pubblicazioni non basta.
Massime di principio
- Le valutazioni di una commissione concorsuale espressive di discrezionalità tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o altri vizi macroscopici; non sono ammissibili censure dirette a ottenere una rivalutazione sostitutiva dei titoli e dei punteggi.
- L'annullamento di una precedente valutazione non impone automaticamente alla commissione rinnovata di attribuire specifici punteggi o di ridurre il giudizio di un candidato, quando la sentenza da eseguire abbia soltanto individuato i vizi della precedente valutazione e dettato criteri per una nuova comparazione.
- L'utilizzo, da parte della commissione rinnovata, di elementi marginali o residuali tratti da documentazione non conforme al bando non comporta l'illegittimità della valutazione complessiva se tali elementi non risultano decisivi sul piano ponderale e non incidono sull'esito della procedura.
- La contestazione di duplicazioni o coincidenze tra pubblicazioni non determina l'esclusione del candidato né l'invalidità della valutazione se non sono dimostrati concreti profili di falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese; la qualificazione di un'opera come scientifica, inoltre, può implicare valutazioni opinabili non riconducibili automaticamente al mendacio sanzionato dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
- La situazione di conflitto di interessi del soggetto che designa la rosa dei commissari non invalida automaticamente gli atti della commissione sorteggiata e nominata successivamente: occorre dimostrare in concreto che tale situazione abbia influenzato la composizione dell'organo o orientato l'attività valutativa a favore di un candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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