Cassazione Civile, Ordinanza n. 41766/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta da un difensore avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti per l’assistenza prestata in un procedimento penale a favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la documentazione prodotta non consentisse di verificare la concreta incidenza dell’attività professionale sulla difesa, poiché mancavano atti ritenuti essenziali (tra cui convalida dell’arresto, eventuali misure cautelari, provvedimento definitorio del giudizio e imputazione). Con il ricorso per cassazione la difensora ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 e 702-ter c.p.c., sostenendo che, una volta rilevata l’insufficienza della documentazione, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori officiosi e chiedere gli atti necessari. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 12 d.m. n. 55/2014 come modificato, e del d.m. n. 127/2004, lamentando che i compensi fossero stati liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda per carenza documentale senza prima esercitare i poteri istruttori officiosi previsti per questo tipo di procedimento. La Corte ha affermato che, nell’opposizione contro la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere causa cognita e può/dover richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie non solo per il quantum, ma anche per la verifica dell’an del compenso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi; il relativo procedimento è contenzioso e attribuisce al giudice il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione.
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
La locuzione "può" va intesa come potere-dovere del giudice di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie, senza limitarsi alla mera applicazione dell’onere della prova.
art. 2697 c.c.
Non opera in modo rigido nel procedimento di opposizione alla liquidazione, perché il giudice deve attivare d’ufficio i poteri istruttori necessari.
art. 702-ter c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale, in combinazione con i poteri istruttori officiosi del rito applicabile.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della liquidazione dei compensi dovuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 116 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di liquidazione dei compensi.
art. 12 d.m. n. 55/2014
Richiamato per sostenere la violazione dei parametri tariffari minimi nella liquidazione del compenso.
d.m. n. 37/2018
Richiamato quale modifica al d.m. n. 55/2014 in tema di parametri forensi.
d.m. n. 127/2004
Richiamato come ulteriore parametro normativo concernente la liquidazione dei compensi professionali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio per cui il giudice non può superare la somma richiesta.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può arrestarsi a un mero riscontro della carenza documentale, ma deve esercitare i poteri istruttori officiosi per acquisire gli atti necessari alla decisione.
- La locuzione legislativa che attribuisce al giudice il potere di richiedere documenti e informazioni va interpretata come potere-dovere di decidere sulla base di una cognizione completa, non come mera facoltà discrezionale.
- La verifica officiosa riguarda sia l’an sia il quantum del compenso, sicché la liquidazione non può essere confermata o negata senza prima accertare la reale attività svolta dal difensore.
- L’esame del rispetto dei minimi tariffari presuppone la previa ricostruzione completa dell’attività professionale effettivamente prestata.
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