Sentenza del 10/09/2018 n. 3689 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - Avviso di liquidazione - Impugnazione ex art. 19 D. Lgs. 546/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'atto è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria definita, anche se formalmente qualificato come invito bonario. La sua impugnabilità deriva dal contenuto sostanziale e dagli effetti dell'atto, non dal titolo attribuito dall'Amministrazione né dalla completezza delle indicazioni formali relative al ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione e l'impugnabilità di un atto con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria già determinata, anche se l'atto è presentato come un semplice invito bonario al pagamento. Secondo il principio affermato, la natura sostanziale dell'atto prevale sulla sua denominazione formale: sono impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tutti gli atti che rendono certa e definita la pretesa fiscale. Non sono decisive né l'assenza delle espressioni "avviso di accertamento" o "avviso di liquidazione", né la mancata indicazione dei termini, delle modalità di impugnazione o della Commissione tributaria competente.
Norme richiamate
Art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma consente di impugnare gli atti dell'Amministrazione finanziaria che manifestano una pretesa tributaria definita. Ai fini dell'impugnabilità rileva il contenuto sostanziale dell'atto e non la sua denominazione formale o l'eventuale omissione delle indicazioni sulle modalità di ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto fiscale è impugnabile occorre verificarne il contenuto effettivo: se determina una pretesa tributaria concreta e definitiva, può essere impugnato anche se denominato comunicazione, avviso bonario o invito al pagamento.
- La mancanza della formale intestazione come avviso di accertamento o avviso di liquidazione non esclude l'impugnabilità quando l'atto produce sostanzialmente gli stessi effetti.
- L'omessa indicazione del termine per ricorrere, delle forme del ricorso o dell'organo competente non rende automaticamente l'atto non impugnabile; tali omissioni possono incidere sulle modalità o sui termini di tutela, ma non sulla natura sostanziale della pretesa.
- Gli atti meramente informativi o interlocutori, che non fissano ancora una pretesa tributaria definitiva, generalmente non sono assimilabili agli atti impugnabili ex art. 19; è quindi essenziale distinguere tra semplice comunicazione preventiva e vera determinazione della somma dovuta.
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