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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04259/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sulla pensione di due iscritti in quiescenza, di un "contributo di solidarietà" istituito dalla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti con proprio Regolamento di disciplina previdenziale e con successive delibere. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute per il periodo 2009-2013, con interessi. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione e, in parte, ampliato la restituzione anche ai ratei trattenuti nel 2014, ma ha escluso la restituzione per i periodi futuri in cui non vi era stata ancora alcuna trattenuta; ha inoltre rigettato la tesi della Cassa sulla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non riscossi. In cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione della normativa che attribuisce autonomia regolamentare alla Cassa e delle disposizioni costituzionali, sostenendo che il regolamento e le delibere legittimassero l'istituzione del contributo di solidarietà per garantire l'equilibrio finanziario del sistema; (2) violazione delle medesime norme per avere la Corte territoriale escluso che, nei poteri della Cassa di incidere sulla misura delle prestazioni, rientrasse anche la previsione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che i ratei pensionistici non liquidati dovessero prescriversi in cinque anni e non in dieci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, perché un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della pensione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale, mentre la prescrizione quinquennale riguarda solo le rate non riscosse. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata confermata, con condanna della Cassa alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    richiamato quale base dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma non ritenuto idoneo a consentire l'introduzione del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    disposizione regolamentare posta a fondamento del contributo di solidarietà, ritenuta illegittima nei limiti in cui incide su pensioni già liquidate

  • Delibera CNPADC del 28.10.2008

    atto attuativo della Cassa richiamato a sostegno del prelievo, ma non sufficiente a legittimarlo

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto attuativo della Cassa richiamato a sostegno del prelievo, ma non sufficiente a legittimarlo

  • art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995

    invocato dalla ricorrente a fondamento dei poteri di intervento sul sistema previdenziale, ma non considerato idoneo a legittimare il contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006

    richiamato a sostegno dell'autonomia delle casse, ma non interpretato come fonte di potestà impositiva in favore della Cassa

  • art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013

    richiamato nel quadro delle misure solidaristiche sul sistema previdenziale

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto normativo, senza ritenuta idoneità a giustificare il prelievo regolamentare

  • artt. 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità della misura in funzione dell'equilibrio previdenziale, ma non decisivi rispetto al divieto di introdurre prelievi patrimoniali senza legge

  • art. 23 Cost.

    la Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata al legislatore

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per affermare che i ratei previdenziali non liquidati si prescrivono ordinariamente in dieci anni

  • art. 2848 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza rilievo decisivo autonomo nel testo

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    interpreta la prescrizione quinquennale come riferita alle sole rate di pensione non riscosse, non ai ratei non liquidati

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato per affermare che revoca o rinuncia al mandato non fanno venir meno la legittimazione a ricevere gli atti del procuratore/domiciliatario fino alla sostituzione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato senza ulteriore argomentazione

  • art. 1282 c.c.

    menzionato solo per escludere che la nozione comune di liquidità coincida con quella rilevante ai fini della prescrizione quinquennale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare e finanziaria, non possono introdurre con fonte interna un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non riguarda il calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il rispetto dell'equilibrio di bilancio o della stabilità della gestione non consente, di per sé, di derogare al principio del pro rata mediante prelievi regolamentari sui trattamenti pensionistici già liquidati.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti previdenziali, i ratei non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione quinquennale opera invece per le sole rate già maturate ma non riscosse.
  • La nozione di "liquidità" rilevante per la prescrizione delle prestazioni previdenziali non coincide con quella comune del credito certo, ma presuppone il completamento del procedimento amministrativo di spesa e la messa a disposizione delle somme all'avente diritto.
  • La rinuncia o revoca del mandato del difensore domiciliatario non produce effetti verso la controparte finché non intervenga la sostituzione del procuratore, se il difensore rinunciante resta disponibile a ricevere/comunicare gli atti nel giudizio in corso.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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