Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3603/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 450/2024 (R.G. 1643/2023) del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, pubblicata il 28.06.2024, e notificata il 29.10.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente mediante accredito complessivo di euro 2.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 ottobre 2025, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 29 ottobre 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 marzo 2026, dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza amministrativa o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per eseguire la sentenza. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo non contiene una statuizione espressa sull'astreinte richiesta.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di astreinte, ma il giudice non adotta nel dispositivo una statuizione espressa al riguardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'Amministrazione statale a una sentenza passata in giudicato che impone l'erogazione di un beneficio economico legittima il giudizio di ottemperanza quando sia stata notificata la sentenza e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una pronuncia di condanna al pagamento o all'attribuzione di un beneficio può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.