Cassazione Civile, Ordinanza n. 11789/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava diversi avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati e aveva contestato costi dedotti in relazione all'allagamento del deposito a servizio del negozio di abiti. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, riconoscendo come non inerenti alcuni versamenti, ma confermando per il resto la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441/1997, sostenendo che la perdita dei beni per evento accidentale (allagamento per esondazione di un torrente vicino) fosse provata anche mediante autocertificazione e verbale dei Carabinieri; con il secondo deduceva violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, lamentando che l'Ufficio non lo avesse invitato a comparire per fornire dati e notizie, cioè per il mancato contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che l'autocertificazione era stata prodotta solo dopo cinque anni dall'evento e dopo la notifica dell'avviso di accertamento, quindi tardivamente rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 441/1997; ha inoltre valorizzato gli ulteriori elementi di merito indicati dalla CTR, idonei a escludere la coerenza tra la merce dichiarata perduta e le risultanze contabili. La censura sul verbale dei Carabinieri è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che, per le annualità d'imposta 2008 e precedenti, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non era ancora vigente, poiché introdotto solo per il periodo d'imposta 2009 dall'art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010; pertanto l'accertamento era legittimo anche senza previa convocazione del contribuente. La Corte ha disposto nulla sulle spese per mancata tempestiva costituzione dell'Amministrazione con controricorso e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441/1997
"La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti"
La perdita di beni per evento accidentale è opponibile all'Amministrazione solo se documentata nei termini e con le modalità previste; la documentazione tardiva non è idonea a provare tempestivamente il nesso tra evento e deduzione del costo.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È richiamato come base normativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzabile per provare la perdita dei beni, purché resa entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 441/1997.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
Per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la previsione introdotta dal 2010 opera solo per i periodi d'imposta successivi.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Ha introdotto l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito dell'accertamento sintetico, con applicazione dal periodo d'imposta 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La perdita di beni invocata per giustificare costi o neutralizzare recuperi a tassazione deve essere provata con documentazione tempestiva e coerente; la prova tardiva, specie se formata dopo l'accertamento, può essere ritenuta inidonea.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per tutti i tributi; opera solo nei casi e nei periodi espressamente previsti dalla legge.
- Per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il contraddittorio nell'accertamento sintetico, la mancata convocazione del contribuente non determina illegittimità dell'atto.
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