Cassazione Civile, Ordinanza n. 07378/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, c.d.s., inizialmente annullato dal Giudice di Pace e poi riformato dal Tribunale, che ha confermato la sanzione. La destinataria del verbale ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) ha dedotto l'incertezza sull'apparecchiatura concretamente impiegata per la rilevazione, perché il verbale menzionava in punti diversi un sistema "Celeritas Evo 1506" e un sistema "Celeritas Evo-UL", sostenendo che gli elementi essenziali della contestazione dovessero emergere dal verbale stesso; (2) ha contestato l'affermazione di omologazione/approvazione del sistema, assumendo che il dispositivo fosse approvato per la velocità media e non per quella istantanea; (3) ha censurato la legittimità dell'omessa contestazione immediata, perché il decreto prefettizio richiamato riguardava il rilevamento della velocità media con sistemi tipo tutor o similari e non quello istantaneo; (4) ha denunciato l'erroneità della valutazione della segnaletica stradale, ritenuta dal Tribunale idonea a informare gli utenti della presenza del controllo della velocità; (5) ha lamentato l'omesso esame del fatto che la convenzione tra Province, che disciplinava la rilevazione sulla strada interessata, sarebbe scaduta al momento del verbale. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità, rilevando che non erano indicate le specifiche norme violate; ha dichiarato inammissibile il quarto perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il quinto perché nuovo in cassazione e comunque privo di una chiara indicazione della sua decisività. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso: i primi tre per mancata indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e quindi per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; il quarto perché sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità; il quinto perché introduceva una questione nuova, non risultante come tempestivamente dedotta nei gradi di merito, e comunque non dimostrava la decisività del fatto omesso. La sentenza impugnata è così rimasta ferma, con conferma del verbale di violazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, codice della strada
Disposizione sanzionatoria richiamata come base del verbale per eccesso di velocità oggetto di impugnazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o per improprio tentativo di rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme di legge violate e confrontarle con la decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
artt. 38 e 142 codice della strada
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'idoneità della segnaletica; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente a un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è indispensabile indicare in modo puntuale la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il modo in cui la sentenza impugnata se ne sarebbe discostata; altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di omesso esame non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, perché tale attività appartiene al giudice di merito e non alla Corte di cassazione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto non risulti specificamente allegato nei gradi di merito o quando il ricorrente non spieghi in modo chiaro la sua decisività rispetto alla decisione adottata.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla idoneità della segnaletica stradale e sull'apprezzamento del materiale probatorio sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- In materia di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone una critica argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non una generica contestazione della sua correttezza.
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