Cassazione Penale, Sentenza n. 37249/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la parziale conferma di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bologna: I) contesta la responsabilità per il reato di cui al capo C) (detenzione di gr. 9,1 di marijuana rinvenuti nella cantina di pertinenza) deducendo assenza di prova di disponibilità o attività di spaccio e evidenziando che la cantina era accessibile a più persone e non chiusa a chiave; II) segnala l'intervenuta remissione di querela con riferimento al reato di furto di cui al capo D), trattandosi di reato procedibile a querela; III) in subordine contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen., sostenendo che il computer portatile non fosse parte integrante del veicolo; IV) censura la carenza di motivazione rispetto alle identificazioni e alle prove a carico per il furto.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie i rilievi sul capo C) ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e in parte apodittica, soprattutto per avere esclusivamente escluso responsabilità di altri familiari senza adeguatamente affrontare l'accessibilità della cantina e la mancanza di elementi che collegassero la sostanza all'imputato; la sentenza è annullata in relazione al capo C) e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Quanto al capo D), la Corte constata l'intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato e dichiara il reato estinto: annulla la sentenza impugnata in relazione al capo D) senza rinvio. (Si ricorda che la Corte d'appello in precedenza aveva assolto l'imputato per il capo B).)
Norme richiamate
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata in relazione alle censure di motivazione e per la strutturazione del ricorso in cassazione (indicazione sintetica dei motivi)
codice penale, art. 625, n. 7)
Menzionata dall'appellante per contestare l'aggravante applicata al furto (argomentazione che la sottrazione di un computer portatile non avrebbe dovuto rientrare nell'aggravante come fatto parte integrante del veicolo)
istituto della remissione di querela
La remissione della querela, debitamente accettata, estingue il reato procedibile a querela; per tale motivo la Cassazione annulla senza rinvio la decisione in relazione al capo D)
Massime di principio
- La semplice presenza di stupefacente in un locale accessibile a più soggetti richiede elementi probatori ulteriori per attribuirne la disponibilità a un singolo imputato; se manca prova di esclusiva disponibilità o di collegamento con attività di spaccio, la condanna può essere annullata per carenza di motivazione.
- Se il reato è divenuto procedibile a querela e la persona offesa ha rilasciato remissione di querela accettata dall'imputato, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio rispetto a quel capo.
- L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7) va applicata con riferimento alle circostanze previste dalla norma; beni non 'parte integrante' del veicolo possono non giustificare automaticamente l'aggravante.
- Le valutazioni probatorie basate su avvistamenti rapidi, con soggetto di spalle o incappucciato, sono intrinsecamente deboli: occorre cautela e motivazione adeguata per fondare una condanna su tali elementi.
- La Corte d'appello non può motivare in modo apodittico o contraddittorio rispetto a precedenti assoluzioni: incongruenze o mancata considerazione di elementi chiave possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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