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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37434/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex socio di una società in nome collettivo aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su un procedimento di definizione/accertamento relativo alla società. La società era stata verificata nel 2010 e aveva aderito all'accertamento; l'Ufficio, ritenendo operante la trasparenza fiscale della società di persone, aveva poi notificato al soggetto, già fuoriuscito dalla compagine dal settembre 2009, un invito alla definizione agevolata e quindi un avviso di accertamento per il maggior reddito imputato per partecipazione. Il contribuente sosteneva di non essere più socio all'epoca della verifica e della definizione societaria, di dover comunque essere evocato nel procedimento presupposto perché gli effetti si riflettevano sulla sua posizione personale, e deduceva anche di essere un mero interposto rispetto al consocio. La CTR aveva accolto il suo gravame ritenendo illegittima la mancata partecipazione al procedimento societario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, lamentando ultrapetizione e difetto di specificità dell'appello, perché la sentenza d'appello avrebbe deciso su un profilo non devoluto o comunque solo genericamente riproposto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2297 e 2298 c.c., dell'art. 5 d.P.R. 917/1986, degli artt. 41 e 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2 e 5-bis d.lgs. 218/1997, contestando il riconoscimento del diritto del contribuente a essere convocato nel procedimento avviato verso la società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, richiamando il principio della ragione più liquida. Ha affermato che, in base agli atti, il contribuente era già stato reso edotto degli elementi essenziali della pretesa tributaria tramite l'invito all'adesione notificato personalmente e che l'avviso individuale poteva legittimamente fondarsi per relationem sugli atti del procedimento societario, purché ne fosse riprodotto il contenuto essenziale. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente invocato dal contribuente, poiché in quel caso l'accertamento societario non era mai stato portato a conoscenza dell'ex socio, mentre qui tale conoscenza era intervenuta. La Corte ha aggiunto che il contribuente non aveva indicato quale concreto apporto difensivo avrebbe potuto svolgere se coinvolto prima. Di conseguenza ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione processuale e ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pronuncia d'appello asseritamente oltre i limiti della domanda o del devoluto.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare la pretesa ultrapetizione e gli effetti dell'eventuale acquiescenza.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere il difetto di specificità della riproposizione in appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 2297 c.c.

    Richiamato in tema di società di persone e posizione del socio/ex socio rispetto agli effetti degli atti societari.

  • art. 2298 c.c.

    Richiamato in tema di poteri di rappresentanza e gestione della società di persone.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone e l'imputazione per partecipazione del reddito ai soci.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme sull'accertamento tributario poste a fondamento della censura.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riguardo alla motivazione dell'atto impositivo e al suo contenuto.

  • art. 2 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato per la disciplina dell'accertamento con adesione e della fase procedimentale.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato per la procedura di definizione e i suoi riflessi sul rapporto fiscale individuale.

  • art. 2297 c.c.

    Richiamato anche per la contestazione della necessità di coinvolgimento del contribuente nel procedimento societario.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sul reddito di società di persone, il socio o ex socio può considerarsi sufficientemente informato quando l'atto individuale o l'invito all'adesione richiamino atti pregressi societari e ne riproducano il contenuto essenziale, così da consentire una piena difesa sul merito della pretesa.
  • L'avviso di accertamento individuale può essere motivato per relationem agli atti del procedimento societario, purché il contribuente abbia conoscenza effettiva degli elementi essenziali della pretesa e possa contestarli compiutamente.
  • La dedotta pretermissione del contribuente nella fase amministrativa non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, se risulta che egli abbia comunque ricevuto gli elementi fondamentali della contestazione e non alleghi quale concreto apporto difensivo avrebbe potuto offrire ove coinvolto prima.
  • In presenza di una questione suscettibile di definizione sulla base di un profilo assorbente e più semplice, la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida ed esaminare il motivo decisivo senza soffermarsi sugli altri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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