Cassazione Penale, Sentenza n. 18279/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto pluriaggravato commesso il 24/04/2017 (merce per euro 1.624,57) sostenendo: (I) per Vacea Dan Dumitru la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in conseguenza dell'estradizione dalla Svizzera e del principio di specialità (si eccepiva che l'estradizione era stata eseguita per altri reati e che non era stata rinunciata al principio di specialità); (II) per entrambi la mancata applicazione del vincolo della continuazione tra il furto oggetto del procedimento e tre precedenti condanne per furto, deducendo l'esistenza di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (Vacea): il Collegio ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito secondo l'orientamento di legittimità per cui, se l'estradizione per altri reati interviene dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, il principio di specialità non determina l'improcedibilità del giudizio (la prosecuzione è consentita, fermo restando che l'esecuzione della misura o della sentenza è sospesa fino all'eventuale estradizione suppletiva). Sul secondo motivo (continuazione): la Corte di merito ha motivato che la sola vicinanza temporale non è sufficiente; mancavano indici di un progetto criminoso unitario (diversi complici e modalità di commissione), per cui il vincolo della continuazione non è applicabile. Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 c.p.
Norme penali che descrivono il reato contestato (concorso di persone e furto pluriaggravato). La sentenza conferma la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in base alla valutazione di merito.
art. 14 Convenzione europea di estradizione
"principio di specialità"
Il principio di specialità non impedisce la prosecuzione del giudizio quando l'estradizione per altri reati avviene dopo la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado; in tale ipotesi il giudizio può proseguire, mentre l'esecuzione della misura o della sentenza può rimanere sospesa in attesa di estradizione suppletiva. La Convenzione ammette inoltre il ricorso al procedimento contumaciale per interrompere la prescrizione.
art. 721 c.p.p.
Riferito in motivazione nella funzione di regolare l'eseguibilità delle misure cautelari o dell'esecuzione della sentenza in assenza di estradizione suppletiva (impossibilità di eseguire fino all'estradizione).
art. 50, comma 3, c.p.p.
Principio per cui l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto solo nei casi espressamente previsti dalla legge; usato per argomentare contro soluzioni che consegnerebbero decisioni rilevanti ad autorità diverse dall'autorità giudiziaria.
art. 345, commi 1 e 2, c.p.p.
Richiamato per chiarire che alla sentenza che dichiara la mancanza di una condizione di punibilità può seguire solo la riproposizione ex novo dell'azione penale; usato per argomentare sull'effetto delle pronunce che dichiarino improcedibilità.
art. 625, comma 3, c.p. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Norma che ha introdotto la procedibilità a querela per taluni furti; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'applicazione successiva di tale regime al procedimento già pendente.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere ai ricorrenti il versamento di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- Il principio di specialità derivante da un'estradizione per altri reati non determina automaticamente l'improcedibilità del giudizio se l'estradizione interviene dopo la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado: il processo può proseguire, mentre l'esecuzione della misura o della pena può restare sospesa in attesa di estradizione suppletiva.
- La mera vicinanza temporale tra reati non è di per sé sufficiente per riconoscere il vincolo della continuazione: è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso (programmazione unitaria e previsione delle condotte) tramite elementi come stessa modalità operativa, medesimi complici, o altre concrete indicazioni di unità progettuale.
- Le pronunce di inammissibilità in Cassazione possono precludere l'applicazione di novità normative intervenute successivamente (es. introduzione della procedibilità a querela per taluni reati) rispetto al procedimento per il quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
- Quando si contesta l'applicabilità della continuazione, la difesa deve fornire elementi fattuali specifici che evidenzino la prefigurazione di un disegno criminoso unitario; argomentazioni generiche o basate solo sulla vicinanza temporale sono deboli in sede di legittimità.
- Se l'estradizione è stata eseguita per reati differenti ma dopo pronunce di merito, il difensore può comunque trovarsi a dover affrontare il processo in Italia; l'unico effetto automatico è l'impossibilità di eseguire misure o pene fino all'eventuale estradizione suppletiva.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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