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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1041 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 26 settembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che erano state rispettate le formalità di notificazione e il termine dilatorio previsto dalla legge e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo riconosciuto per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni, trasmettendo poi una relazione al TAR. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 200 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il pagamento coattivo di somme dovute dalle amministrazioni è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione spettano dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione delle somme o del beneficio riconosciuto.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato, unitamente all’art. 39 c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • l. 107/2015

    È la legge istitutiva della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto di assegnazione era stato riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire integralmente il titolo, fissando un termine per l’adempimento e disponendo, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • La mancata deduzione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente alla comprovata notificazione del titolo e al decorso del termine dilatorio di legge, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio da attribuire mediante strumenti amministrativi specifici, l’ottemperanza può imporre non soltanto il pagamento dell’importo dovuto, ma anche l’adozione dell’atto o l’attivazione dello strumento necessario alla concreta attribuzione del beneficio.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato già nella sentenza, con facoltà di subdelega, e può essere incaricato di intervenire su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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