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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12216/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un bastone da pastore (fatto avvenuto il 10/01/2020). L'imputato aveva sostenuto che il bastone gli serviva per l'attività di pastore. Il ricorso deduceva: 1) errata valutazione del giustificato motivo, sostenendo che la giustificazione data immediatamente agli agenti era verosimile e che non spettava a lui fornire prova; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., perchè il porto non avrebbe recato danno e i precedenti non dovrebbero rilevare.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato il giudizio dei giudici di merito che, valutando oggettivamente la posizione e la lunghezza dell'arma e la personalità negativa dell'imputato, hanno escluso la credibilità del giustificato motivo; ha confermato che l'onere di allegare e provare il motivo giustificato grava sull'imputato (principio di vicinanza della prova). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità: la Corte d'appello aveva motivato il diniego del beneficio di cui all'art.131-bis richiamando due precedenti condanne per reati in materia di armi, motivo che escludeva l'abitualità. Conseguentemente il ricorso è infondato; la condanna (4 mesi di arresto e 600 euro di ammenda) è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sulla detenzione/porto di armi/oggetti atti ad offendere: la Corte ha applicato la norma per ritenere il porto ingiustificato del bastone al di fuori dell'abitazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'esistenza di almeno due precedenti per reati della stessa natura integra un presupposto ostativo (comportamento abituale).

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti alla descrizione dei motivi di ricorso: il ricorso è stato esaminato nei limiti stabiliti da tale norma.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 16376 del 15/03/2019, Carbone)

    Ripresa per il principio secondo cui il porto deve avere 'apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo' e la giustificazione deve risultare credibile alla luce di tali circostanze.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4976 del 21/06/2017, Greco)

    Richiamata per il principio che, nel reato contravvenzionale, l'imputato ha l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma (vicinanza della prova).

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese)

    Citata a sostegno del principio della vicinanza della prova: l'imputato deve allegare elementi concreti per fondare la propria tesi difensiva.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)

    Richiamata circa il requisito dell'abitualità per escludere la non punibilità ex art.131-bis: comportamento abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave)

    Usata per affermare il vizio di aspecificità dei motivi di ricorso quando non è fornita una critica argomentata ad un passaggio decisivo della motivazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli)

    Richiamata in motivazione a conferma dei principi sulla specificità e argomentazione dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • La giustificazione del porto di un oggetto atti ad offendere, pur se dichiarata dall'immediato controllato, deve essere sostenuta da elementi concreti e verificabili: l'onere di allegare e, in caso, provare motivi giustificativi grava sull'imputato (principio della vicinanza della prova).
  • Il giudice di merito può valutare la credibilità della giustificazione in modo complessivo, considerando circostanze oggettive (ora, luogo, posizione e caratteristiche dell'oggetto) e soggettive (personalità e precedenti dell'imputato); la dichiarazione immediata non è decisiva se contraddetta da altri elementi.
  • Per ottenere la non punibilità ex art.131-bis c.p. è necessario dimostrare l'assenza di abitudine del comportamento: precedenti per reati della stessa indole, in numero e natura rilevanti, possono escludere l'applicabilità del beneficio.
  • Nei motivi di ricorso in Cassazione è richiesta specificità e critica argomentata ai passaggi decisivi della motivazione di merito; deduzioni meramente assertive o generiche possono determinare l'inammissibilità del motivo.
  • In situazioni analoghe è utile acquisire e produrre documentazione provante il legittimo uso dell'oggetto (es. prova dell'attività lavorativa, dichiarazioni di terzi, fotografie/luoghi di destinazione) e, se si invoca l'art.131-bis, elementi a dimostrazione della carattere episodico e non abituale del comportamento.

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