Cassazione Penale, Sentenza n. 34184/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della custodia cautelare in carcere per: (i) partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) contestata come attività del clan Mazzarella; (ii) due ipotesi di tentata estorsione (capo 2: danno a Salvatore Vitone; capo 3: danno a Saverio Ianniello). Le censure principali riguardano: carenza e vizi della motivazione e del compendio indiziario (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori non adeguatamente analizzate, captazioni non pertinenti o riferite a periodi anteriori), mancata specificazione delle aggravanti (associazione armata, finanziamento delle attività con proventi illeciti), inadeguatezza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura (mancanza di elementi individualizzanti e presunzione erroneamente applicata), e per Barile specifiche contestazioni sul travisamento delle conversazioni e sull'assenza di riscontri che colleghino le dichiarazioni dei collaboratori alle condotte estorsive contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato nelle misure cautelari (no riesame dei fatti/riscontri di merito) e verificato la congruità logica e giuridica dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un compendio indiziario adeguato basato su numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni (fino a ottobre 2022), riscontri videoregistrati e osservazioni che documentano riunioni, ordini impartiti e pianificazioni (anche di atti violenti). Per le tentate estorsioni ha ritenuto congruente la correlazione tra dichiarazioni del collaboratore e intercettazioni/registrazioni (incluso l'uso di dati provenienti da trojan e videosorveglianza). Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili: in particolare la censura sulle aggravanti perché la loro contestazione non inciderebbe sulla legittimità della misura cautelare (mancanza di interesse), e altri motivi sono stati ritenuti meramente rivalutativi (non ammessi in cassazione). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; inoltre la sentenza va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative per gli effetti sull'eventuale rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha confermato la sussistenza degli elementi indiziari dell'associazione mafiosa e ha ritenuto correttamente motivate, nei limiti di sindacato consentiti, la qualificazione del ruolo apicale degli indagati nel clan Mazzarella e il collegamento con una confederazione di clan; le contestazioni sulle aggravanti (es. associazione armata, finanziamento illeciti) non sono state ritenute decisive rispetto alla legittimità della misura cautelare.
art. 56 cod. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità per le tentate estorsioni; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione delle condotte e dei concorsi di responsabilità così come operata dai giudici di merito.
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale sulla estorsione (tentata): la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (collaboratori, intercettazioni, videosorveglianza) potesse sorreggere la situazione di grave indizio per la tentata estorsione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure sulla motivazione e sulle modalità di impiego delle captazioni; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione tale da inficiare la decisione impugnata.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione delle intercettazioni e delle prove raccolte: le censure di travisamento del contenuto delle intercettazioni sono state ritenute, in gran parte, come mera rivalutazione di merito non ammissibile in cassazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la presunzione che scaturisce dal titolo di reato (associazione mafiosa) in termini di esigenze cautelari, valorizzando tale presunzione nel confermare la misura cautelare per rischio di recidiva specifica.
art. 292 cod. proc. pen.
Ricorre nella contestazione procedurale avanzata dai difensori; la Corte ha ritenuto comunque corretta e sufficiente l'analisi probatoria operata dal Tribunale del riesame.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti, conseguente al rigetto dei ricorsi.
art. 94, disposizioni di attuazione c.p.p.
La sentenza dispone l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti dalle norme di attuazione del codice in caso di decisione che non determina la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari personali è limitato alla verifica di legittimità e di eventuale illogicità manifesta: non è ammessa la rivalutazione di merito degli elementi probatori.
- Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) è sufficiente un compendio indiziario coerente e plurimo (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri video/ambientali) purché il giudice espliciti la logica del collegamento tra prove e ruolo contestato.
- Le censure formalmente dirette solo a contestare aggravanti (quando la loro esclusione non incide sulla legittimità della misura cautelare) possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni o delle dichiarazioni di testimoni sono, di norma, meramente rivalutative e non ammissibili in sede di cassazione quando il giudice di merito ha già fornito un apparato argomentativo non manifestamente illogico.
- Per contestare efficacemente in sede di impugnazione una custodia cautelare in casi complessi è utile puntare su vizi formali e giuridici dell'atto (mancanza di motivazione rispetto a passaggi decisivi, violazioni di legge) piuttosto che sulla mera dissociazione delle prove di fatto.
- In ipotesi di estorsione, la congiunzione di elementi diversi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri tecnici come trojan o videosorveglianza) può costituire un quadro indiziario solido: il difensore che ne contesta la portata deve dimostrare specifici profili di incoerenza o falsità, non solo alternative interpretative.
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