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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Palermo per la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione antimafia sostenendo, in primo luogo, che la disciplina delle misure antimafia, e in particolare il criterio del "più probabile che non", violerebbe i principi costituzionali di legalità, determinatezza e prevedibilità. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 67, 83, 84, 85, 86, 91 e 94-bis d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione ed errore nei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura si sarebbe basata su condanne risalenti per concorso esterno in associazione mafiosa, senza dimostrare un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e senza valutare l'applicabilità di misure alternative ai sensi dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Ha dedotto anche la violazione dei principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento, proporzionalità, buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza. Infine, ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che il ricorrente ha erroneamente sovrapposto la comunicazione antimafia all'informazione antimafia. La comunicazione antimafia, prevista dall'art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011, si limita ad attestare la sussistenza di una causa tipizzata di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 e costituisce il risultato di un'attività amministrativa vincolata e meramente accertativa. Diversamente, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, comprende anche la valutazione discrezionale di specifici elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto, nel rilascio della comunicazione antimafia il Prefetto non deve valutare l'attualità o la concretezza del pericolo di infiltrazione, né può valorizzare la condotta successiva dell'interessato, ma deve limitarsi ad accertare l'esistenza della causa ostativa prevista dalla legge. Poiché dal casellario giudiziale risultava una misura ostativa definitiva e non risultava intervenuta riabilitazione, la Prefettura era tenuta ad adottare la comunicazione interdittiva. Sono stati quindi respinti i primi tre motivi, fondati sull'erronea pretesa di una valutazione discrezionale e attuale del rischio mafioso. È stato respinto anche il quarto motivo: l'art. 92-bis d.lgs. 159/2011 impone la comunicazione degli elementi sintomatici e consente la partecipazione procedimentale quando il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti per un'informazione antimafia interdittiva, non nel caso di comunicazione antimafia vincolata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    le cause di decadenza, sospensione o divieto

    La sussistenza definitiva delle cause previste dalla norma determina gli effetti interdittivi tipizzati dalla legge.

  • art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011

    nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’articolo 67

    La comunicazione antimafia ha contenuto vincolato e accertativo: attesta l'esistenza o l'assenza di una causa ostativa prevista dall'art. 67.

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché ... nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa

    L'informazione antimafia, a differenza della comunicazione, può fondarsi su una valutazione discrezionale di elementi fattuali indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 88, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria ... è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica

    La comunicazione antimafia liberatoria consegue direttamente alla consultazione della banca dati quando non risultano cause ostative.

  • art. 92-bis d.lgs. 159/2011

    il Prefetto dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa

    La partecipazione procedimentale è prevista quando il Prefetto valuta l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, non quando deve adottare una comunicazione antimafia vincolata.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Il TAR esclude che la valutazione delle misure alternative prevista dalla norma sia rilevante in una fattispecie di comunicazione antimafia vincolata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il relativo obbligo di motivazione non impone una valutazione discrezionale ulteriore quando l'amministrazione si limita ad accertare una causa ostativa tipizzata.

Massime di principio

  • La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia sono strumenti distinti: la prima attesta in modo vincolato la sussistenza di cause tipizzate di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011; la seconda comprende anche la valutazione discrezionale di tentativi di infiltrazione mafiosa.
  • Nel procedimento per il rilascio di una comunicazione antimafia, il Prefetto deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una causa ostativa definitiva prevista dalla legge e non deve svolgere una valutazione autonoma sull'attualità o sulla concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
  • In assenza di riabilitazione, l'accertamento di una causa ostativa definitiva prevista dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 impone l'adozione della comunicazione antimafia interdittiva; l'amministrazione non dispone di margini per valorizzare la condotta successiva dell'interessato.
  • La partecipazione procedimentale prevista dall'art. 92-bis d.lgs. 159/2011, con comunicazione degli elementi sintomatici e possibilità di interlocuzione, opera nel procedimento finalizzato all'informazione antimafia interdittiva e non è richiesta per l'adozione della comunicazione antimafia vincolata.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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