Sentenza n. 502/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Palermo per la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione antimafia sostenendo, in primo luogo, che la disciplina delle misure antimafia, e in particolare il criterio del "più probabile che non", violerebbe i principi costituzionali di legalità, determinatezza e prevedibilità. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 67, 83, 84, 85, 86, 91 e 94-bis d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione ed errore nei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura si sarebbe basata su condanne risalenti per concorso esterno in associazione mafiosa, senza dimostrare un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e senza valutare l'applicabilità di misure alternative ai sensi dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Ha dedotto anche la violazione dei principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento, proporzionalità, buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza. Infine, ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che il ricorrente ha erroneamente sovrapposto la comunicazione antimafia all'informazione antimafia. La comunicazione antimafia, prevista dall'art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011, si limita ad attestare la sussistenza di una causa tipizzata di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 e costituisce il risultato di un'attività amministrativa vincolata e meramente accertativa. Diversamente, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, comprende anche la valutazione discrezionale di specifici elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto, nel rilascio della comunicazione antimafia il Prefetto non deve valutare l'attualità o la concretezza del pericolo di infiltrazione, né può valorizzare la condotta successiva dell'interessato, ma deve limitarsi ad accertare l'esistenza della causa ostativa prevista dalla legge. Poiché dal casellario giudiziale risultava una misura ostativa definitiva e non risultava intervenuta riabilitazione, la Prefettura era tenuta ad adottare la comunicazione interdittiva. Sono stati quindi respinti i primi tre motivi, fondati sull'erronea pretesa di una valutazione discrezionale e attuale del rischio mafioso. È stato respinto anche il quarto motivo: l'art. 92-bis d.lgs. 159/2011 impone la comunicazione degli elementi sintomatici e consente la partecipazione procedimentale quando il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti per un'informazione antimafia interdittiva, non nel caso di comunicazione antimafia vincolata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
le cause di decadenza, sospensione o divieto
La sussistenza definitiva delle cause previste dalla norma determina gli effetti interdittivi tipizzati dalla legge.
art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011
nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’articolo 67
La comunicazione antimafia ha contenuto vincolato e accertativo: attesta l'esistenza o l'assenza di una causa ostativa prevista dall'art. 67.
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché ... nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
L'informazione antimafia, a differenza della comunicazione, può fondarsi su una valutazione discrezionale di elementi fattuali indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 88, comma 1, d.lgs. 159/2011
Il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria ... è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica
La comunicazione antimafia liberatoria consegue direttamente alla consultazione della banca dati quando non risultano cause ostative.
art. 92-bis d.lgs. 159/2011
il Prefetto dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa
La partecipazione procedimentale è prevista quando il Prefetto valuta l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, non quando deve adottare una comunicazione antimafia vincolata.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Il TAR esclude che la valutazione delle misure alternative prevista dalla norma sia rilevante in una fattispecie di comunicazione antimafia vincolata.
art. 3 l. 241/1990
Il relativo obbligo di motivazione non impone una valutazione discrezionale ulteriore quando l'amministrazione si limita ad accertare una causa ostativa tipizzata.
Massime di principio
- La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia sono strumenti distinti: la prima attesta in modo vincolato la sussistenza di cause tipizzate di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011; la seconda comprende anche la valutazione discrezionale di tentativi di infiltrazione mafiosa.
- Nel procedimento per il rilascio di una comunicazione antimafia, il Prefetto deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una causa ostativa definitiva prevista dalla legge e non deve svolgere una valutazione autonoma sull'attualità o sulla concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
- In assenza di riabilitazione, l'accertamento di una causa ostativa definitiva prevista dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 impone l'adozione della comunicazione antimafia interdittiva; l'amministrazione non dispone di margini per valorizzare la condotta successiva dell'interessato.
- La partecipazione procedimentale prevista dall'art. 92-bis d.lgs. 159/2011, con comunicazione degli elementi sintomatici e possibilità di interlocuzione, opera nel procedimento finalizzato all'informazione antimafia interdittiva e non è richiesta per l'adozione della comunicazione antimafia vincolata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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