Ordinanza n. 150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, che aveva deciso il ricorso contro il diniego di riconoscimento della formazione e della qualifica professionale conseguita nel Paese di provenienza
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di riconoscimento, mentre il Ministero ha sostenuto, in senso contrario, che il diniego contenesse una diffusa disamina della formazione seguita dall’interessata nel Paese di provenienza e della sua idoneità all’accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione, in conformità alla direttiva 2005/36/CE.
La decisione
In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, considerando che, diversamente da quanto affermato dal TAR, il provvedimento di diniego impugnato sembra recare una motivazione approfondita sulla formazione seguita nel Paese di provenienza e sulla relativa idoneità all’accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione, secondo la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale profilo è stato ritenuto assorbente ai fini cautelari. L’istanza del Ministero è stata pertanto accolta e l’esecutività della sentenza appellata è stata sospesa. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 16 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente al giudice d’appello di sospendere, su istanza di parte, l’esecutività della sentenza impugnata; nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha ravvisato il fumus boni iuris dell’appello.
direttiva 2005/36/CE
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali; è stata considerata parametro della valutazione svolta nel provvedimento di diniego in ordine alla formazione conseguita nello Stato di provenienza e all’accesso alla professione regolamentata nello Stato di destinazione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando una cognizione sommaria evidenzi il fumus boni iuris dei motivi d’appello, anche sulla base della maggiore completezza motivazionale del provvedimento amministrativo rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate, il provvedimento di diniego deve esaminare la formazione seguita nello Stato di provenienza e la sua idoneità all’accesso alla professione nello Stato di destinazione, alla luce della direttiva 2005/36/CE; una disamina diffusa di tali profili può integrare una motivazione adeguata ai fini della valutazione cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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