Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a un terreno di proprietà della contribuente, al quale era stato attribuito un valore imponibile di euro 50,00 al mq in ragione della ritenuta sopravvenuta edificabilità del fondo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società concessionaria, ritenendo non applicabile il minor valore invocato dalla contribuente sulla base della deliberazione n. 77/2007, poiché tale delibera, secondo la CTR, individuava valori riferiti a terreni anteriori al 2006 e anteriori all'approvazione del PRG, come risultava dalla perizia estimativa richiamata nell'accertamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva un vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo e sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato l'applicabilità della delibera 77/2007 né aveva chiarito il criterio di calcolo e gli elementi concreti posti a base della stima del valore accertato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo, formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha richiamato i principi sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato, precisando che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività, non potendo limitarsi a censure generiche o alla contrapposizione di una diversa lettura delle prove. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque preso in considerazione la deliberazione invocata, reputandola inapplicabile con motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti
il vizio denunciabile in cassazione concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile una censura che miri a una diversa valutazione delle prove o a un riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, riportando i dati necessari a consentire il controllo di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'ammissibilità del ricorso richiede il deposito e la precisa indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare carenze motivazionali, insufficiente ponderazione delle prove o una valutazione difforme di elementi istruttori.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve allegare in modo puntuale il fatto, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità e per violazione dell'autosufficienza del ricorso.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.
- Non è consentito in sede di legittimità ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale, quando il giudice di appello abbia già esaminato la questione e l'abbia decisa con motivazione ritenuta congrua.
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