Sentenza n. 1351/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: A) Quanto al ricorso introduttivo: - del Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica n. 20/2025 del 20 giugno 2025, protocollo AP VINC/2024/00116/AP, con il quale il Comune di Padenghe sul Garda ha autorizzato dal punto di vista paesaggistico la società Iside srl, ad eseguire ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004 le opere di "demolizione di abitazione e realizzazione di nuova villa unifamiliare" situate in Via Montetapino a Padenghe sul Garda, su area identificata catastalmente al Foglio n. 3 Mappale 278, consistenti nella demolizione integrale dell'edificio esistente e ricostruzione su sedime diverso con ampliamento del 10% del volume; - del condono edilizio n. 251/86 rilasciato in data 30 luglio 2025 dal Comune di Padenghe sul Garda per la costruzione di un porticato annesso all’abitazione residenziale in via Monte Tapino n. 4, identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 12 particella 278; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: - del parere favorevole con prescrizioni della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del 14 maggio 2025, Verbale n. 12; - del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; - dell’art. 89 delle NTA del Comune di Padenghe, qualora venga interpretato nel senso di autorizzare il progetto impugnato. B) Quanto ai motivi aggiunti del 14novembre 2025: - del Permesso di Costruire n. 36/2025 rilasciato il 9 ottobre 2025 (prot. EDI/2025/00038/PE) per le opere di "demolizione edificio residenziale con ricostruzione ed ampliamento" in Via Monte Tapino 4, su area identificata al Foglio 3 Mappale 278; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23 settembre 2025 di “approvazione della bozza di convenzione” relativa al permesso di costruire convenzionato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare ove occorra della Relazione tecnico-urbanistica del 18 settembre 2025 redatta dall'arch. Luca Fornari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica per demolizione e ricostruzione con ampliamento di una villa, condono edilizio relativo a un porticato, permesso di costruire e deliberazione comunale di approvazione della bozza di convenzione
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’autorizzazione paesaggistica n. 20/2025 del 20 giugno 2025, relativa alla demolizione integrale di un edificio e alla costruzione di una nuova villa unifamiliare su sedime diverso, con ampliamento volumetrico del 10%, nonché il condono edilizio n. 251/86 rilasciato il 30 luglio 2025 per un porticato. Aveva inoltre contestato i pareri paesaggistici e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire n. 36/2025 del 9 ottobre 2025 e la deliberazione comunale n. 79 del 23 settembre 2025, oltre agli atti presupposti. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Il 4 giugno 2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia era stata depositata e notificata alla Soprintendenza, al Ministero e alla società controinteressata; tali parti avevano aderito alla rinuncia a spese compensate. Sebbene la rinuncia non risultasse notificata al Comune, il deposito da parte di quest’ultimo dell’atto di adesione ha realizzato una forma equipollente di conoscenza. Spese compensate. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado; deve provenire dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale ed essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti. La conoscenza può risultare anche da forme equipollenti alla notificazione o alla dichiarazione resa in udienza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto può darsi atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c), con compensazione delle spese di lite.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono le condizioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado; deve provenire dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale e deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti, almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- La conoscenza della rinuncia da parte di una parte interessata alla prosecuzione può essere dimostrata anche mediante una forma equipollente alla notificazione, quale il deposito di un atto di adesione alla rinuncia; in assenza di opposizione, la rinuncia determina l’estinzione del giudizio.
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