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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2070

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, sulla base delle informazioni raccolte da Stati membri, EASA, paesi terzi e organizzazioni internazionali. La Commissione modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006 includendo nuovi vettori nell’allegato A, cancellandone altri e confermando per diversi Paesi la permanenza nell’elenco senza modifiche. L’atto richiama inoltre la necessità di ulteriori verifiche tramite ispezioni di rampa e, in taluni casi, il possibile ricorso a nuove misure in presenza di rischi imminenti per la sicurezza.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei certificati o operanti nei Paesi elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, come aggiornato dal presente regolamento di esecuzione. Rileva per le operazioni di volo all’interno dell’Unione e per l’eventuale esercizio dei diritti di traffico; gli allegati includono anche i casi in cui il divieto o la restrizione possono essere superati mediante wet lease da vettore non soggetto a divieto, se rispettate tutte le norme di sicurezza. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, disciplinato dal regolamento (CE) n. 474/2006 nell’ambito del regolamento (CE) n. 2111/2005. L’atto si fonda sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall’EASA, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, nonché sugli esiti di consultazioni, ispezioni SAFA, valutazioni TCO e visite di valutazione in loco.

Ambito e criteri di aggiornamento

La Commissione richiama il meccanismo di monitoraggio continuo previsto dalla normativa UE in materia di sicurezza aerea e sottolinea che le decisioni sull’elenco devono essere adottate rapidamente, anche con urgenza, per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Prima dell’adozione, i vettori interessati sono stati informati dei rilievi e messi in condizione di consultare la documentazione, presentare osservazioni scritte ed essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

Vettori dell’Armenia

Per l’Armenia, la Commissione prende atto di alcuni progressi del Civil Aviation Committee of Armenia, ma ritiene non ancora dimostrata una piena conformità alle norme internazionali di sicurezza per l’intero sistema di vigilanza. In questo contesto, Flyone Armenia viene inserita nell’allegato A, mentre Atlantis Armenian Airlines e Fly Armenia Airways ne vengono cancellate. Gli Stati membri sono invitati a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Armenia.

Vettori delle Comore e dell’Iraq

Per le Comore, Air Service Comores viene cancellato dall’allegato B a seguito della conferma della cessazione delle attività da parte dell’autorità nazionale. Per l’Iraq, invece, la Commissione conclude che non vi sono, allo stato, motivi sufficienti per modificare l’elenco, nonostante il dialogo in corso con l’autorità civile irachena e i riferimenti a consultazioni e a una futura possibile domanda TCO da parte di Iraqi Airways.

Vettori del Kazakhstan, del Messico, del Pakistan e del Sud Sudan

Per il Kazakhstan, la Commissione descrive una visita di valutazione in loco e rileva carenze residue nel sistema di sorveglianza, nel quadro normativo e in taluni processi di certificazione e licenza; tuttavia non modifica l’elenco. Analogamente, per il Messico, pur richiamando la decisione FAA di categoria 2 nei confronti della DGAC México, la Commissione ritiene che vi sia capacità e volontà di rimedio e non interviene sull’elenco. Per il Pakistan, malgrado le gravi preoccupazioni emerse dopo l’incidente del 2020 e la sospensione delle autorizzazioni TCO, la Commissione non modifica per ora l’elenco ma prosegue il monitoraggio. Per il Sud Sudan, alla luce di incidenti gravi, possibili irregolarità nelle immatricolazioni e consultazioni ancora in corso con la SSCAA, non vengono adottate modifiche immediate.

Vettori della Libia e della Russia

Per la Libia, la Commissione riscontra progressi limitati e insufficiente capacità della LYCAA di garantire l’effettiva attuazione delle norme di sicurezza; perciò inserisce nell’allegato A Berniq Airways e Hala Airlines. Per la Russia, in esito al rifiuto dell’autorizzazione TCO a SKOL Airline LLC per motivi di sicurezza e alle informazioni raccolte nel corso dell’audizione, la Commissione inserisce tale vettore nell’allegato A. In entrambi i casi gli Stati membri devono continuare a controllare la conformità mediante ispezioni di rampa.

Vettori della Moldova e conclusioni operative

Per la Moldova, invece, la Commissione constata progressi sostanziali della Civil Aviation Authority of Moldova e ritiene che la conformità alle norme internazionali di sicurezza sia stata raggiunta. Di conseguenza, tutti i vettori certificati in Moldova vengono cancellati dall’allegato A. Il regolamento ricorda infine che i vettori inseriti negli allegati possono, in linea di principio, esercitare diritti di traffico se operano con aeromobili presi a noleggio con equipaggio da vettori non soggetti a divieto, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dell’aggiornamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che istituisce l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo. L’aggiornamento deriva da informazioni ricevute da Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Modifiche agli allegati A e B

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Vettori inseriti, cancellati o confermati nell’allegato A

Per l’Armenia viene inserita Flyone Armenia nell’allegato A e vengono cancellate Atlantis Armenian Airlines e Fly Armenia Airways. Per la Libia vengono inseriti Berniq Airways e Hala Airlines. Per la Russia viene inserito SKOL Airline LLC. Per le Comore viene cancellato Air Service Comores dall’allegato B, a seguito della cessazione delle attività. Per la Moldova vengono cancellati tutti i vettori aerei certificati in Moldova dall’allegato A, in quanto la Commissione ritiene dimostrata la conformità alle norme internazionali di sicurezza. Per l’Iraq, il Kazakhstan, il Messico, il Pakistan e il Sud Sudan non vengono apportate modifiche all’elenco in questa tornata.

Persistenza dei divieti o delle restrizioni per specifici Stati

Restano nell’allegato A, tra gli altri, i vettori certificati in Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan. Restano nell’allegato B Iran Air e Air Koryo con le rispettive restrizioni operative. Il testo evidenzia che, per alcuni Paesi, i progressi non sono ancora sufficienti a giustificare la rimozione dall’elenco, mentre per altri la Commissione ha riscontrato un livello di conformità ancora insufficiente.

Consultazioni, valutazioni tecniche e visite in loco

La Commissione descrive consultazioni formali e riunioni tecniche con le autorità aeronautiche di vari Paesi, nonché visite di valutazione in loco effettuate con EASA e Stati membri, in particolare in Armenia, Kazakhstan, Moldova, Pakistan e altri contesti monitorati. Sono richiamate anche valutazioni TCO ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014, ispezioni SAFA ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 e progetti di assistenza tecnica per rafforzare le autorità civili dell’aviazione.

Indicazioni operative agli Stati membri

Per più Paesi la Commissione invita gli Stati membri a continuare a verificare la conformità effettiva dei vettori certificati, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il testo segnala inoltre che, se emergessero rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza dei trasportisorveglianza regolamentarerelazioni esternediritti dei passeggeri

Testo integrale

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