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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2069

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199

Normativa europea32021R2069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria applicabile all’importazione di patate da consumo nell’Unione, inserendo Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito tra i paesi terzi ammessi a determinate condizioni. La modifica si fonda sul riconoscimento dell’assenza dell’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus, oppure sull’equivalenza della normativa nazionale rispetto alle regole UE di lotta al medesimo organismo. Contestualmente, il testo abroga due decisioni di esecuzione precedenti per ragioni di chiarezza giuridica e impone una trasmissione annuale dei risultati delle indagini fitosanitarie entro il 30 aprile.

Modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per consentire, a determinate condizioni fitosanitarie, l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito, e abroga due precedenti decisioni di esecuzione.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo, originari dei paesi terzi disciplinati dall’allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Rilevano in particolare Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito, oltre ai paesi e alle regioni terzi già elencati come esclusi o ammessi secondo le condizioni fitosanitarie previste. Restano centrali le condizioni legate all’assenza di Clavibacter sepedonicus o all’equivalenza della legislazione fitosanitaria; per il Regno Unito, ai fini dell’allegato, i riferimenti non comprendono l’Irlanda del Nord.

Introduzione e finalità del regolamento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione relativa all’introduzione di patate da consumo provenienti da paesi terzi. La modifica riguarda l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e risponde all’esigenza di aggiornare l’elenco dei paesi ammessi alla luce delle verifiche svolte sulla presenza di Clavibacter sepedonicus, organismo nocivo responsabile del marciume anulare della patata.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031, in particolare sull’articolo 40, paragrafo 2, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il testo richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del quadro fitosanitario europeo e, nell’allegato VI, voce 17, vieta in linea generale l’introduzione nell’Unione di tuberi di Solanum L. e relativi ibridi, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L., provenienti da determinati paesi terzi.

Ambito della disciplina

La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di patate da consumo e, più in generale, di tuberi della specie Solanum L. originari di paesi terzi. Il divieto generale resta fermo, ma non si applica ai paesi terzi europei e alle specifiche zone già contemplate dall’allegato VI qualora ricorrano le condizioni di indennità da Clavibacter sepedonicus o di equivalenza della legislazione fitosanitaria. Con il nuovo testo vengono espressamente ricompresi, alle condizioni previste, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito; per quest’ultimo, ai fini dell’allegato, i riferimenti non comprendono l’Irlanda del Nord.

Valutazioni fitosanitarie che giustificano la modifica

Nei considerando, la Commissione rileva che il Montenegro, sulla base delle campagne di indagine annuali svolte tra il 2010 e il 2020 e dell’audit del novembre 2019 nel settore patate, risulta non interessato dall’organismo nocivo specificato. È inoltre richiamato un piano d’azione di follow-up giudicato soddisfacente per migliorare i controlli fitosanitari. Per Bosnia-Erzegovina e Serbia, invece, si fa riferimento a precedenti decisioni di esecuzione che ne avevano già riconosciuto l’indennità, e alla conferma che la situazione non è mutata.

Modifica dell’allegato VI, voce 17

L’allegato del regolamento sostituisce il testo della quarta colonna della voce 17 dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072. La nuova formulazione:

  • mantiene un primo gruppo di paesi esclusi in modo assoluto;
  • prevede un secondo gruppo di paesi o regioni terzi europei ammessi se riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus ai sensi dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure se la loro legislazione è riconosciuta equivalente;
  • aggiunge un terzo gruppo formato da Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito, subordinando l’ammissione alla trasmissione annuale alla Commissione, entro il 30 aprile, dei risultati delle indagini dell’anno precedente che confermino l’assenza dell’organismo nocivo.

Obbligo di invio annuale dei risultati delle indagini

La previsione sul 30 aprile ha una funzione di controllo continuativo del mantenimento dello stato fitosanitario. I paesi interessati devono dunque documentare ogni anno, con i risultati delle indagini effettuate nell’anno precedente, che Clavibacter sepedonicus non è presente nei rispettivi territori. Il termine viene indicato come quello più adeguato per consentire la raccolta e la presentazione corretta delle informazioni alla Commissione.

Abrogazione delle decisioni precedenti

Per ragioni di chiarezza giuridica, l’articolo 2 abroga due decisioni di esecuzione precedenti: la decisione 2012/219/UE, relativa alla Serbia, e la decisione (UE) 2015/1199, relativa alla Bosnia-Erzegovina. L’abrogazione è coerente con l’inserimento diretto di tali paesi nel testo consolidato dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 secondo l’allegato del nuovo regolamento. La voce 17, quarta colonna, viene riscritta per aggiornare l’elenco dei paesi e delle condizioni relative all’introduzione nell’Unione di tuberi di Solanum L., inclusi i tuberi di Solanum tuberosum L.

Ampliamento dei paesi terzi ammessi e condizioni fitosanitarie

L’allegato sostituisce il testo della quarta colonna della voce 17 prevedendo tre categorie: a) paesi espressamente esclusi; b) paesi o regioni terzi europei ammessi se riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus conformemente all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure se la loro legislazione è riconosciuta equivalente; c) Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito, purché trasmettano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno i risultati delle indagini dell’anno precedente che confermino l’assenza dell’organismo nocivo nel territorio.

Riconoscimento specifico di Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Serbia

I considerando affermano che il Montenegro può essere riconosciuto indenne da Clavibacter sepedonicus sulla base delle campagne di indagine 2010-2020 e dell’audit della Commissione del novembre 2019. Per Bosnia-Erzegovina e Serbia si conferma il precedente riconoscimento di indennità, in assenza di mutamenti della situazione fitosanitaria risultanti da indagini e audit.

Obbligo di trasmissione annuale dei risultati delle indagini

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito devono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell’anno precedente che attestano l’assenza di Clavibacter sepedonicus. La finalità è assicurare il mantenimento del riconoscimento di indennità fitosanitaria.

Abrogazione di precedenti decisioni di esecuzione

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione 2012/219/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1199, adottate rispettivamente per il riconoscimento della Serbia e della Bosnia-Erzegovina come indenni dall’organismo nocivo specificato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazione di prodotti agricolisicurezza alimentarecommercio internazionaleregolamentazione del mercato interno

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