Regolamento (UE) 2021/2071
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione del 25 novembre 2021 che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all'esportazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente regime di autorizzazione all'esportazione per alcuni vaccini anti-COVID-19 e per le relative sostanze attive con un regime di sorveglianza all'esportazione. La scelta è motivata dal miglioramento della produzione e dell'approvvigionamento nell'Unione, ritenuto sufficiente a ridurre il rischio per gli accordi preliminari di acquisto e per la sicurezza dell'approvvigionamento interno. Per 24 mesi restano però obblighi di dichiarazione specifica, con indicazione di codici TARIC addizionali e del numero di dosi, al fine di consentire alla Commissione il monitoraggio delle esportazioni e l'eventuale adozione di ulteriori misure.
Sorveglianza all'esportazione di determinati vaccini contro la COVID-19 e delle sostanze attive utilizzate per la loro fabbricazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni e riesportazioni, per 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione, utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini. Rileva per le merci classificate nei codici NC indicati all'articolo 1; per "esportazione" si intendono sia l'esportazione di merci unionali in regime di esportazione sia la riesportazione di merci non unionali dopo lavorazioni effettuate nel territorio doganale dell'Unione. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce più un obbligo di autorizzazione all'esportazione, ma una sorveglianza statistica e documentale.
Sorveglianza all'esportazione di determinati vaccini e sostanze attive anti-COVID-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione interviene nel quadro del regime comune dell'Unione applicabile alle esportazioni, fondato sul regolamento (UE) 2015/479. Dopo una fase in cui le esportazioni di vaccini contro la COVID-19 e delle relative sostanze attive erano state subordinate a un'autorizzazione di esportazione, la Commissione ritiene che l'aumento della produzione e dell'offerta nell'Unione riduca il rischio di pregiudizio per gli accordi preliminari di acquisto e per la sicurezza dell'approvvigionamento interno. Per questo motivo non mantiene il regime autorizzatorio, ma introduce un regime di sorveglianza all'esportazione con obblighi di dichiarazione rafforzati.
Contesto e ragioni dell'intervento
Il preambolo ricostruisce l'evoluzione delle misure adottate nel 2021: dapprima il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111, poi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, quindi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 e le successive proroghe fino al 31 dicembre 2021. La Commissione osserva che, alla luce delle circostanze attuali, non è più necessaria una misura di autorizzazione all'esportazione oltre il 31 dicembre 2021, ma permane l'esigenza di raccogliere dati statistici utili a monitorare i flussi e a individuare tempestivamente eventuali criticità.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda due categorie di merci:
- i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati nel codice NC 3002 20 10, indipendentemente dall'imballaggio;
- le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione, classificate nei codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90.
La nozione di esportazione è definita in senso ampio e comprende sia l'esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, sia la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell'articolo 270, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché tali merci siano state oggetto di operazioni di fabbricazione, incluso riempimento e confezionamento, nel territorio doganale dell'Unione.
Obblighi in dichiarazione doganale
Per tutto il periodo di sorveglianza, nella dichiarazione di esportazione o riesportazione devono essere indicati:
- i codici addizionali TARIC riportati nell'allegato, oppure i corrispondenti codici futuri;
- il numero di dosi;
- per i contenitori multidose, il numero di dosi per adulti.
L'allegato associa codici TARIC specifici ai principali fabbricanti indicati, tra cui AstraZeneca AB, Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, CureVac, Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline Biologicals, Novavax, Valneva, Gedeon Richter, Arcturus e PCI Pharma, oltre a un codice per "altri fabbricanti" e a un codice unico per "altre sostanze" riferibile a prodotti o sostanze classificati negli stessi codici NC ma non destinati alla fabbricazione di vaccini anti-SARS-CoV.
Finalità della sorveglianza
La sorveglianza è finalizzata a consentire alla Commissione di raccogliere dati statistici supplementari sulle esportazioni a livello di ciascun fabbricante, per individuare in modo tempestivo:
- eventuali segnali di non conformità rispetto agli accordi preliminari di acquisto;
- altre circostanze idonee a compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
- la capacità dell'Unione di assumere e mantenere impegni per ulteriori donazioni.
Sulla base di tali informazioni, la Commissione potrà, se necessario, adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (UE) 2015/479 per prevenire una situazione critica dovuta a penuria dei prodotti interessati.
Pubblicità dei dati, efficacia temporale e applicazione
La Commissione è tenuta a rendere pubbliche le informazioni sulle esportazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e si applica per 24 mesi da tale data. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Passaggio dall'autorizzazione alla sorveglianza
La Commissione non richiede più un'autorizzazione di esportazione per i prodotti interessati dopo il 31 dicembre 2021, ma mantiene una sorveglianza all'esportazione per 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Prodotti interessati
Sono soggetti a sorveglianza i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10, e le sostanze attive utilizzate per la loro fabbricazione, comprese le banche di cellule madri e di cellule di riproduzione, classificate con i codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90.
Definizione di esportazione
Ai fini del regolamento, rientrano nella nozione di esportazione sia l'esportazione di merci unionali ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, sia la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell'articolo 270, paragrafo 1, dello stesso regolamento, dopo operazioni di fabbricazione, incluso riempimento e confezionamento, nel territorio doganale dell'Unione.
Obblighi dichiarativi
Nella dichiarazione di esportazione o riesportazione devono figurare i codici addizionali TARIC indicati nell'allegato, o eventuali codici futuri corrispondenti, e il numero di dosi; per i contenitori multidose deve essere indicato il numero di dosi per adulti.
Pubblicazione delle informazioni
La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle esportazioni, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è applicabile per 24 mesi dalla stessa data. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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