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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2090

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione del 25 novembre 2021 relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento nega l’autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base del mancato soddisfacimento delle condizioni di sicurezza richieste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere dell’EFSA del 5 maggio 2021, che non ha consentito di escludere rischi per la salute animale, umana e per l’ambiente. Sono inoltre fissati termini per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti e dei prodotti derivati.

Diniego di autorizzazione del biossido di titanio (E 171) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e disciplina del ritiro dal mercato delle scorte esistenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento al biossido di titanio (E 171) impiegato come additivo nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale dei "coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi". Riguarda l’additivo stesso, le premiscele che lo contengono, nonché le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con tale additivo o con tali premiscele prima delle date di ritiro previste. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, adottato il 25 novembre 2021, dispone il diniego di autorizzazione del biossido di titanio (E 171) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina europea degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003 e dà seguito alla rivalutazione dell’additivo già autorizzato in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto normativo e motivazione scientifica

La Commissione richiama il meccanismo di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che consente il rilascio o il diniego dell’autorizzazione solo se sono soddisfatte le condizioni di sicurezza per salute animale, salute umana e ambiente. In seguito alla domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del medesimo regolamento, l’EFSA, nel parere del 5 maggio 2021, ha evidenziato l’impossibilità di formulare conclusioni sulla sicurezza del biossido di titanio per specie bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente, anche per la mancanza di dati specifici e per la non esclusione della genotossicità delle particelle.

Diniego di autorizzazione

Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che non è dimostrato che il biossido di titanio non produca effetti negativi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Per effetto dell’articolo 1, l’autorizzazione del biossido di titanio come additivo appartenente alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale dei "coloranti" è quindi negata.

Ritiro dal mercato delle scorte e dei prodotti derivati

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per il ritiro dal mercato delle scorte già presenti e dei prodotti contenenti l’additivo:

  • le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate entro il 20 marzo 2022;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele interessate prima del 20 marzo 2022 devono essere ritirati entro il 20 giugno 2022. Tale disciplina mira a consentire agli operatori un adeguamento graduale, pur imponendo l’eliminazione dal mercato dei prodotti interessati nel più breve tempo possibile.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione

È negata l’autorizzazione del biossido di titanio (E 171) come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi".

Motivazione del diniego

La Commissione richiama il parere EFSA del 5 maggio 2021, dal quale emerge che non è stato possibile trarre conclusioni sulla sicurezza per specie bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente, anche per la possibile genotossicità delle particelle di biossido di titanio; pertanto non risulta dimostrato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ritiro dal mercato delle scorte esistenti

Le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 20 marzo 2022.

Ritiro di materie prime e mangimi composti

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele interessate prima del 20 marzo 2022 devono essere ritirati dal mercato entro il 20 giugno 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaremercato internosalute pubblica

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