Sentenza del 22/03/2017 n. 7248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2000-2004. Il primo motivo riguardava il termine per presentare la domanda di rimborso: secondo l'Agenzia doveva applicarsi il termine quadriennale di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dai singoli versamenti, anche in acconto, e non il termine ordinario decennale di prescrizione. Il terzo motivo riguardava l'insufficiente motivazione sull'assenza di autonoma organizzazione, considerato che dalle dichiarazioni dei redditi risultavano compensi corrisposti a terzi, potenzialmente indicativi di tale presupposto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo motivo relativo al vizio di motivazione sul termine di rimborso. Ha stabilito che la domanda di rimborso IRAP è soggetta al termine quadriennale di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Quando il rimborso è richiesto perché il tributo era integralmente o parzialmente non dovuto sin dal versamento, il termine decorre dai singoli versamenti, inclusi quelli in acconto. La Corte ha inoltre ritenuto generica la motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione, poiché non aveva adeguatamente valutato i compensi corrisposti a terzi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Le domande di rimborso relative ai versamenti diretti, compresi quelli IRAP, sono soggette a un termine quadriennale di decadenza. Se il tributo era già non dovuto al momento dei versamenti, il termine decorre dai singoli pagamenti; se invece l'eccedenza emerge solo al momento del saldo o da una successiva determinazione definitiva dell'obbligazione, il termine decorre dal saldo o da tale determinazione.
IRAP, presupposto dell'autonoma organizzazione
Per un professionista, l'assoggettamento all'IRAP richiede un'autonoma organizzazione. La sua esistenza deve essere verificata concretamente considerando, tra gli altri elementi, l'impiego di beni strumentali e il ricorso a lavoro o servizi di terzi. I compensi corrisposti a terzi possono costituire un indice rilevante, ma devono essere valutati nel loro effettivo contenuto e nella loro entità.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 9451 del 2016
Il giudice deve accertare in concreto se il professionista sia responsabile di un'organizzazione autonoma e impieghi beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un tributo versato direttamente, occorre rispettare il termine di decadenza previsto dalla normativa speciale: nel caso dell'IRAP, il termine è generalmente quadriennale e non decennale.
- Quando il contribuente sostiene che l'imposta non era dovuta già al momento dei versamenti, il termine per il rimborso decorre da ciascun pagamento, compresi gli acconti; è quindi necessario verificare separatamente la tempestività per ogni annualità e versamento.
- L'assenza di autonoma organizzazione non può essere affermata con motivazione generica: il giudice deve esaminare concretamente personale, compensi a terzi, beni strumentali e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
- Per i professionisti, anche l'impiego di collaboratori o il pagamento di compensi a terzi non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP, ma rappresenta un elemento che deve essere valutato insieme agli altri indici organizzativi.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il diritto al rimborso: impone al giudice di merito un nuovo esame, applicando i principi indicati dalla Corte e motivando adeguatamente sulla tempestività della domanda e sull'eventuale autonoma organizzazione.
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