Sentenza del 30/04/2025 n. 331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e relativo atto sanzionatorio per l'anno 2015 fondati sull'illegittima detrazione dell'IVA e sulla dichiarazione d'imposta inferiore. L'Ufficio contestava la partecipazione della società a un'articolata frode 'carosello' in cui A S s.r.l. fungeva da 'filtro'/intermediario: riceveva ed emetteva fatture senza mai prendere la disponibilità effettiva della merce, non partecipava alle trattative sul prezzo, non verificava quantità/qualità, e i pagamenti e i depositi logistici mostrano trasferimenti circolari volti a creare crediti IVA fittizi e a eludere l'Erario. Per tali ragioni l'Ufficio disconosceva la detrazione IVA, negava lo status di esportatore abituale (uso indebito del plafond) e sanzionava ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012 per operazioni non effettivamente scambiate.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la partecipazione (o la colpevole ignoranza) della A S s.r.l. al meccanismo fraudolento. Ha confermato il recupero dell'IVA indebitamente detratta, ha negato lo status di esportatore abituale acquisito fraudolentemente e ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione ex art. 8, comma 2, D.L. n.16/2012 (sanzione amministrativa dal 25% al 50% delle componenti ritenute inesistenti). Ha altresì respinto le eccezioni difensive sulla nullità degli atti per vizi procedurali e per motivazione, ritenendole infondate. La A S s.r.l. è stata condannata alle spese di lite: €10.500,00 più spese generali (15%) per il primo grado e €9.300,00 più spese generali (15%) per il grado di appello.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012
Applicabile quando componenti negativi/positive afferenti a beni o servizi non sono effettivamente scambiati: tali componenti non concorrono alla formazione del reddito e si applica una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'ammontare. Qui è stata ritenuta sussistente per le operazioni con funzione meramente cartolare finalizzate all'evasione dell'IVA.
Orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 15369/2020, Cass. n. 21104/2018, Cass. n. 967/2016, Cass. n. 24461/2018, Cass. n. 5152/2021)
Richiamate per ricordare che l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche mediante indizi specifici e oggettivi, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del destinatario; è sufficiente una serie di indizi (non necessariamente presunzioni gravi, precise e concordanti) e la prova può essere fornita in via presuntiva. Inoltre la giurisprudenza afferma che l'operatore deve adottare tutte le misure ragionevoli per non partecipare a frodi e che il beneficio dell'esenzione (es. per esportatore abituale) può essere negato se lo status è conseguito fraudolentemente o senza le dovute cautele.
Normativa e principi del diritto dell'Unione (richiamati dalla giurisprudenza nazionale)
Affermato il principio che un operatore deve agire in buona fede e adottare misure ragionevoli per evitare di partecipare a frodi IVA; in mancanza, può essere negata l'esenzione/beneficio previsto dal diritto UE.
Massime di principio
- In presenza di schemi 'carosello' e di trasferimenti circolari della stessa merce, il giudice può qualificare le operazioni come meramente fittizie e non rilevanti ai fini fiscali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.L. n.16/2012.
- L'Amministrazione ha l'onere di provare la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente, ma può farlo anche mediante indizi oggettivi (assenza di struttura del cedente, rapidità e ripetitività delle fatture, pagamenti e depositi anomali, mancanza di disponibilità reale della merce, ruoli meramente interposti).
- La prova richiesta all'Amministrazione non richiede sempre presunzioni 'gravi, precise e concordanti'; una serie di elementi indiziari coerenti può essere sufficiente per ritenere la partecipazione o la colpevole ignoranza del contribuente.
- Le verifiche 'formali' (richiesta di visura, bilancio, lettera di presentazione) non sono in sé idonee a dimostrare la diligenza necessaria quando i fatti oggettivi indicano un elevato grado di anomalità nelle operazioni; l'operatore deve adottare misure pratiche e proporzionate per accertare l'effettiva controparte e la sostanza economica dell'operazione.
- Lo status di esportatore abituale e l'uso del plafond possono essere revocati o negati se acquisiti mediante partecipazione o consapevole strumentalizzazione in frodi; il diritto UE consente di richiedere buona fede e misure ragionevoli.
- I processi verbali di constatazione (PVC/PVV) e la documentazione prodotta dagli uffici hanno valore probatorio rilevante: il giudice li valuta in combinazione con altri elementi e possono essere disattesi solo con prova contraria forte.
- In caso di comportamento negligente o di partecipazione al meccanismo fraudolento il contribuente può essere condannato a pagare le imposte, sanzioni e spese processuali; le contestazioni procedurali sulla redazione dei verbali devono dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa per ottenere l'annullamento degli atti.
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