Cassazione Penale, Sentenza n. 9915/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per violazione degli artt. 516, 520, 521 e 522 c.p.p. con la censura che l'imputato era stato ritenuto responsabile di un reato diverso da quello originariamente contestato (riqualificazione da ricettazione a furto aggravato), con pregiudizio alla difesa per mancata possibilità di confrontarsi con il fatto nuovo (in particolare sulla sussistenza e attribuzione di responsabilità, sulle aggravanti e sulle modalità di condotta). Critica anche sulla insufficiente prova dell'aggravante dell'effrazione (art. 625 n.2 c.p.) e sulla mancata motivazione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche già concesse e aggravanti, che avrebbe determinato un trattamento sanzionatorio più grave rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza perché la riqualificazione ha riguardato solo la qualificazione giuridica di fatti sostanzialmente invariati (la contestazione originaria indicava data, luogo e oggetto della sottrazione), sicché l'imputato era stato nella condizione concreta di difendersi. Ha inoltre ritenuto legittimo il nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze, con esito meno favorevole rispetto al primo grado, dato che la diversa valutazione è connaturata alla riqualificazione del reato, purché la pena inflitta non superi quella del primo giudice (condizione rispettata). Sull'omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale ha escluso la nullità perché il ricorrente aveva concorso alla causa dell'irregolarità (mancato pagamento dei diritti di cancelleria), richiamando l'art. 182 c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La Corte ha ritenuto che i fatti accertati in giudizio potessero essere ricondotti alla fattispecie del furto previsto dall'art. 624 c.p., in quanto dagli elementi contestuali (data, luogo, oggetto della sottrazione) risultava sufficiente il contenuto storico per qualificare la sottrazione.
art. 625 c.p. n.2 e n.7
Le aggravanti previste dall'art. 625 (n.2 effrazione; n.7 luogo pubblico/istituzione scolastica) sono state ritenute sussistenti nel quadro probatorio valutato dalla Corte d'appello e ciò ha giustificato il nuovo bilanciamento delle circostanze; la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione delle aggravanti si inserisca nella nuova cornice giuridica senza violare la correlazione fra imputazione e sentenza.
artt. 516, 520, 521, 522 c.p.p.
Le censure basate su queste norme (che disciplinano, tra l'altro, motivazione della sentenza e giudizio di cassazione) sono state ritenute non fondate perché non è emersa una trasformazione degli elementi essenziali del fatto che abbia impedito la difesa; la verifica della correlazione non si esaurisce in un confronto letterale, ma va fatta valutando se l'imputato abbia potuto concretamente difendersi sul contenuto dell'addebito.
art. 182 c.p.p.
"Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa..."
La Corte ha applicato il principio secondo cui la parte che ha concorso a cagionare l'irregolarità non può invocare la nullità; qui la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale è stata ricondotta ad un inadempimento della parte (mancato pagamento dei diritti di cancelleria), escludendo così la nullità.
art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per l'imposizione di una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile, con valutazione di profili di colpa nella determinazione della somma.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto (es. da ricettazione a furto) non costituisce di per sé violazione del principio di correlazione se gli elementi storici essenziali contestati in capo all'imputato restano gli stessi e consentono alla difesa di conoscere e contestare il fatto.
- Per capire se c'è stato un mutamento illecito dell'imputazione bisogna valutare la sostanza storica dell'addebito: è necessaria una trasformazione radicale degli elementi essenziali perché si configuri sorpresa e pregiudizio per la difesa.
- Il giudice di appello può procedere a un nuovo bilanciamento tra aggravanti e attenuanti conseguente a una diversa qualificazione giuridica; ciò è ammesso anche se il nuovo bilanciamento risulti meno favorevole all'imputato, purché la pena inflitta non sia superiore a quella del primo grado (divieto di reformatio in peius limitato da questo vincolo).
- La mancata trasmissione di atti o conclusioni non determina automaticamente nullità se la parte ha concorso a cagionare l'irregolarità (art. 182 c.p.p.); è quindi fondamentale curare gli adempimenti formali come il pagamento dei diritti di cancelleria.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso; valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre il gravame.
- Se l'imputato riconosce o ammette fatti rilevanti (ad es. ammissione di essere autore del furto) ciò può rendere meno vulnerabile la riqualificazione operata in giudizio e indebolire censure basate sulla sorpresa dell'addebito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9800/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →