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Sentenza

Sentenza n. 1958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12633/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202302899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’indennità sostitutiva per 38 giorni di congedo ordinario maturati nel 2012 e 4 giorni maturati nel 2013 e non fruiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato, già assistente capo della Polizia Penitenziaria e collocato in quiescenza a domanda, aveva chiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute. L’Amministrazione aveva respinto la richiesta ritenendo che il collocamento a riposo per dimissioni volontarie non rientrasse tra le ipotesi tassative di monetizzazione previste dalla disciplina di settore. Il TAR aveva confermato il diniego, imputando al dipendente la mancata fruizione delle ferie. Con l’unico motivo d’appello, l’interessato ha dedotto l’erroneità in fatto e in diritto della sentenza, la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e la violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la mancata fruizione fosse dovuta alla malattia e quindi a causa a lui non imputabile. In sede istruttoria sono stati acquisiti la documentazione sanitaria, l’estratto matricolare, il riepilogo delle presenze e assenze, l’elenco delle ferie residue e una relazione ministeriale sui periodi di congedo programmati ma non fruiti.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il divieto di monetizzazione operi soltanto quando la mancata fruizione delle ferie sia riconducibile a una rinuncia volontaria del dipendente. Non opera invece quando il lavoratore sia stato impossibilitato a fruire del periodo di riposo per malattia o altra causa indipendente dalla sua volontà. La documentazione ha dimostrato che le ferie erano state programmate d’ufficio, ma non fruite perché il dipendente era assente per malattia; le condizioni patologiche risultavano adeguatamente documentate e la regolare fruizione delle ferie negli anni precedenti escludeva un comportamento negligente o inerte. Il collocamento in quiescenza a domanda non ha quindi impedito il riconoscimento dell’indennità sostitutiva, poiché la mancata fruizione era imputabile a una causa non dipendente dalla volontà del lavoratore. Il diniego amministrativo è stato annullato, con accoglimento anche del ricorso di primo grado. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La direttiva è interpretata nel senso di impedire la perdita automatica del diritto alle ferie quando il lavoratore sia stato impossibilitato a fruirne per malattia.

    Il diritto alle ferie non può essere automaticamente perduto quando la mancata fruizione dipende da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 36 Cost.

    Il divieto di monetizzazione non può operare in modo da comprimere il diritto costituzionale al riposo quando la mancata fruizione non sia volontaria.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute concorre a escludere l’imputabilità al lavoratore della mancata fruizione delle ferie durante l’assenza per malattia.

  • art. 18 d.P.R. 254/1999

    La disciplina delle ipotesi di pagamento sostitutivo non può essere applicata per negare la monetizzazione quando la mancata fruizione sia stata determinata da una causa non imputabile al dipendente.

  • art. 14 d.P.R. 395/1995

    La previsione delle ipotesi di monetizzazione è interpretata alla luce del principio secondo cui il divieto non opera in caso di impossibilità non volontaria di fruire delle ferie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati sanitari dell’interessato.

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie non opera quando il dipendente dimostri che la mancata fruizione è dipesa da malattia o da altra causa indipendente dalla sua volontà; in tali casi, alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva anche se il collocamento in quiescenza è avvenuto a domanda o per limiti di età.
  • La programmazione d’ufficio delle ferie non è sufficiente a escludere il diritto all’indennità sostitutiva quando il dipendente sia stato assente per malattia nel periodo programmato e non abbia potuto fruire del riposo.
  • L’Amministrazione che neghi la monetizzazione deve dimostrare che la mancata fruizione sia riconducibile a una rinuncia volontaria o comunque imputabile al dipendente; la mera cessazione dal servizio a domanda non dimostra tale imputabilità.
  • La regolare fruizione delle ferie negli anni precedenti alla malattia costituisce elemento utile per escludere inerzia o rinuncia volontaria del dipendente e per ricondurre la mancata fruizione a una causa non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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