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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31612/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto il riesame della custodia cautelare in carcere applicata a John Pipitone per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa (416-bis) nel ruolo di reggente della "famiglia" di Carini e di estorsione aggravata. Il ricorso, articolato in quattro motivi, contestava: 1) la presunta carenza di gravità indiziaria rispetto al delitto associativo, sostenendo che la vicenda della compravendita immobiliare con Siino Giuseppe era frutto di un fraintendimento del novantenne e non di una richiesta estorsiva (assenza di richiesta esplicita di "pizzo", documentazione regolare, ruolo di intermediario di terzi); 2) l'assenza di specifiche condotte attribuibili al Pipitone che dimostrino un contributo operativo concreto all'associazione, essendo le risultanze basate su contatti generici e dichiarazioni di terzi; 3) la mancata indicazione di un ruolo formale o di atti gestori che dimostrino una qualifica dirigenziale nell'ambito del sodalizio, potendosi i «riconoscimenti» dalle intercettazioni non tradurre in funzioni effettive; 4) la doglianza sulla qualificazione dell'estorsione con l'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1 c.p.), sostenendo che non risulterebbe provato che l'agente abbia agito per la finalità collettiva e non per interessi personali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero strumentali a una rivalutazione delle prove (cosa che alla Cassazione non è consentita) e generici, e che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato, descrivendo vicende indiscusse (tra cui la pretesa del "pizzo" da Siino, l'autorizzazione all'uso del nome della "famiglia", la risoluzione di controversie, rapporti con altri clan) che collettivamente dimostrano una stabile compenetrazione del Pipitone nel tessuto organizzativo mafioso e ruoli operativi anche se desunti per facta concludentia. Sul terzo motivo, ha confermato che non è necessaria una qualifica formale per riconoscere un ruolo direttivo. Il quarto motivo (aggravante 416-bis.1) è stato dichiarato inammissibile per manifesta mancanza di interesse alla decisione (la sua esclusione non produrrebbe effetti favorevoli concreti sul regime cautelare o sulla durata dei termini) e per aspecificità (il ricorso non ha contestato anche il rilievo del "metodo mafioso"). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione della partecipazione a associazione mafiosa e la rilevanza della finalità agevolativa possano essere desunte anche da comportamenti concreti e dall'uso del "metodo mafioso"; inoltre l'aggravante può richiedere prova della finalità collettiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza di interesse e aspecificità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione legale rilevante in tema di esigenze cautelari: la mancata esclusione di un'aggravante non incide necessariamente sulle esigenze cautelari così come valutate dal giudice del riesame.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    art. 303, comma 1, lett. c) e commi successivi

    Indicata la norma che disciplina i termini di durata della misura cautelare e gli effetti in termini di competenza e termini processuali; la Corte osserva che l'esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sui termini applicabili nel caso concreto.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    art. 407, comma 2, lett. a)

    Richiamata per sottolineare la rilevanza dei reati contestati ai fini dei limiti dei termini processuali (richiami alla disciplina sulle fasi del procedimento).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • Sentenza Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670

    Richiamata per il principio che la partecipazione mafiosa può essere desunta dalla stabile e organica compenetrazione del singolo nel tessuto organizzativo e dall'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale; supporta la possibilità di inferire ruoli anche per facta concludentia.

  • Sentenza Sez. Un. n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Sez. Un. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889

    Conferma i criteri interpretativi sopra richiamati sulle modalità di accertamento della partecipazione mafiosa e sul rilievo delle condotte concrete e dell'inserimento nel sodalizio.

  • Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953

    Richiamata per il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione si valuta sulla idoneità concreta a modificare la situazione pratica del ricorrente; utile a dichiarare inammissibile il motivo relativo all'aggravante per mancanza di utilità pratica.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di responsabilità del proponente in caso di ricorso inammissibile e alla possibile condanna per spese e ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in sede di legittimità su ordinanze cautelari, non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio: il sindacato è limitato alla verifica della completezza e della non manifesta illogicità della motivazione.
  • La gravità indiziaria per la partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta congiuntamente da più fatti e comportamenti, anche se nessuno di essi è decisivo singolarmente; il ruolo operativo può risultare da "facta concludentia" e dal riconoscimento di autorevolezza in contesti concretamente dimostrati.
  • Non è necessario individuare una qualifica formale nell'organigramma mafioso per riconoscere un ruolo direttivo o di rilievo: conteggi di potere, interlocuzioni con esponenti di altre "famiglie", autorizzazioni all'uso del nome e la risoluzione di controversie possono dimostrare funzioni gestorie.
  • La contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 (finalità di agevolazione dell'associazione) richiede attenzione all'interesse concreto dell'impugnazione: se la sua esclusione non produce effetti utili sul regime cautelare o sui termini processuali, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Nelle impugnazioni inammissibili la parte proponente può essere condannata al pagamento delle spese e a un'ammenda (art. 616 c.p.p.); pertanto le doglianze meramente ridondanti o che mirano a rinnovare la valutazione delle prove espongono al rischio di condanna per spese e sanzioni.
  • Per contestare con successo la gravità indiziaria è necessario dimostrare omissioni o manifeste illogicità nella motivazione del giudice del riesame, non semplicemente offrire una diversa lettura plausibile delle stesse risultanze.

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