Cassazione Civile, Ordinanza n. 28811/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione per mancato pagamento di due avvisi di accertamento esecutivi relativi all'anno d'imposta 2009. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro tale atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e 276 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato documenti prodotti solo in appello dall'Ufficio per provare la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e di un avviso di intimazione; 2) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973, deducendo che la CTR avesse rigettato senza adeguato accertamento la doglianza sulla mancata previa notifica degli avvisi di accertamento presupposti; 3) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, assumendo che l'iscrizione ipotecaria fosse stata eseguita senza previa notifica dell'intimazione di pagamento, notificata irritualmente e comunque successivamente all'iscrizione stessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo. Ha ritenuto legittima, nel processo tributario, la produzione in appello dei documenti relativi alla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di intimazione, poiché l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello. Ha invece cassato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva esaminato la censura sulla mancata notifica degli atti presupposti dell'iscrizione ipotecaria, chiarendo che la contestazione della mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile può essere dedotta anche avverso l'atto successivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 sia atto di espropriazione forzata e ha quindi negato che fosse necessaria la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2; ha inoltre escluso di poter riqualificare quella doglianza come censura di omessa attivazione del contraddittorio, essendo tale profilo già stato scrutinato nel primo motivo. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, per l'accertamento in fatto sulla notificazione degli atti presupposti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei singoli motivi di ricorso.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla produzione in appello di nuovi documenti o difese; la Corte non ne ravvisa la violazione nei fatti di causa.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado e anche se, in astratto, incidano sul thema decidendum.
art. 276 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte afferma che la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, non è presupposto necessario della iscrizione ipotecaria, poiché questa non costituisce atto di espropriazione forzata.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria è atto cautelare che incide negativamente sulla sfera del contribuente e deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva e dal termine di 30 giorni per osservazioni/pagamento; la Corte richiama il contraddittorio endoprocedimentale come condizione di validità.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Considerato applicabile ratione temporis e letto come norma di carattere interpretativo, espressione dell'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente di far valere, impugnando l'atto successivo, i vizi inerenti a un atto presupposto autonomamente impugnabile, quando di quest'ultimo si deduca la mancata notificazione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, pur non essendo espressamente indicato tra gli atti impugnabili, è considerato atto impositivo impugnabile facoltativamente.
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato nel passaggio in cui si esclude che l'eccezione di decadenza per difetto di notificazione operi nel caso in cui manchi una contestazione specifica sul punto.
Massime di principio
- Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado; tale facoltà non è esclusa dal solo fatto che la documentazione sia decisiva per la legittimità formale dell'atto impugnato.
- L'impugnazione dell'atto successivo consente di far valere anche la mancata notificazione di un atto presupposto autonomamente impugnabile; la contestazione della notifica dell'atto presupposto può quindi essere dedotta come vizio derivato dell'atto consequenziale.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata e non richiede la previa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante comunicazione preventiva e concessione di un termine di trenta giorni per pagare o formulare osservazioni; la sua omissione determina nullità dell'iscrizione.
- La censura di violazione di legge deve essere letta e qualificata in base ai fatti dedotti: se il contribuente lamenta in sostanza la mancata attivazione del contraddittorio, il giudice deve individuare la norma effettivamente pertinente, ma non può sovrapporre una diversa doglianza già separatamente esaminata.
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