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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45841/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/01/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento dell'8/02/2021 del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 28/06/2012 e il 18/09/2017 (in parte già esclusi) denunciando: 1) mancata notifica al difensore e violazione del diritto di difesa; 2) violazione del principio di non colpevolezza per aver valutato eventi penali non definiti e posteriori ai semestri richiesti; 3) omissione nel considerare che le condotte associative contestate sarebbero state commesse dopo il periodo di detenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Il primo motivo (nullità per mancata notifica) è stato ritenuto inammissibile e privo di interesse perché la nullità era stata sanata con la tempestiva presentazione del reclamo da parte del difensore (art. 183 c.p.p.). I secondi motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che, ai fini della liberazione anticipata, è richiesta una partecipazione attiva al trattamento rieducativo e che fatti sintomatici di persistente pericolosità sociale (anche consistenti in reati o fatti denunciati) possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza, senza dover attendere la definizione del procedimento penale, se pertinenti rispetto al trattamento. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente considerato rilevante la condotta riconducibile ad associazione di tipo mafioso e l'evento sanzionatorio successivo che ha influito negativamente anche sui semestri pregressi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3

    Norma procedurale che disciplina il reclamo in materia di benefici detentivi; utilizzata come titolo del rimedio esperito dal ricorrente.

  • ordinamento penitenziario, art. 69-bis, comma 1

    Riferimento alla disciplina della liberazione anticipata e dei presupposti per la sua concessione; richiede valutazione del comportamento detentivo.

  • codice di procedura penale, art. 127

    Richiamato in relazione a presunte inosservanze procedurali (notifica) e alle regole sul contraddittorio e difesa tecnica.

  • codice di procedura penale, art. 183

    Richiamato per il principio della sanatoria della nullità a regime intermedio quando il difensore ha effettivamente esercitato il relativo rimedio e si censura il contenuto del provvedimento reclamato.

  • ordinamento penitenziario, art. 54

    Norma sul trattamento rieducativo e i benefici prevedenti una valutazione globale della partecipazione al trattamento; la Corte ne richiede un giudizio positivo e concreto.

  • Costituzione, art. 27

    Principio di non colpevolezza citato dal ricorrente; la Corte precisa che la valutazione del comportamento ai fini del trattamento non contrasta automaticamente con tale principio quando si giudica la pertinenza di fatti rispetto alla rieducazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso infondato; applicata alla parte soccombente.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un provvedimento al difensore può essere considerata sanata se il difensore ha tempestivamente proposto il rimedio e ha effettivamente impugnato il provvedimento, per cui l'interesse all'impugnazione per vizi formali è valutato anche alla luce dell'effettivo pregiudizio.
  • Per la concessione della liberazione anticipata è richiesta una partecipazione attiva e positiva al trattamento rieducativo; la mera osservanza formale delle regole non è sufficiente.
  • Fatti o denunce che indicano persistente pericolosità sociale possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza anche se il relativo procedimento penale non è ancora definito, quando tali fatti sono pertinenti rispetto alla valutazione della rieducazione del detenuto.
  • Comportamenti posti in epoca successiva ai semestri richiesti possono comunque riverberarsi negativamente sui semestri anteriori qualora manifestino l'assenza di effetti positivi del trattamento rieducativo; la valutazione è globale e comparativa.
  • La violazione del principio di non colpevolezza non impedisce di considerare elementi di fatto rilevanti per il trattamento rieducativo, purché il giudice valuti la pertinenza di tali elementi e il ricorrente contesti i fatti quando necessario per instaurare un serio confronto.
  • Una successiva rideterminazione della pena o computo di custodia cautelare non necessariamente muta l'esito di una valutazione negativa sulla partecipazione al trattamento, se permangono fatti sintomatici di mancata rieducazione.

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