Cassazione Civile, Sentenza n. 17201/2020 del 17/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della reintegrazione e della condanna al risarcimento disposte in favore della lavoratrice per illegittimità del licenziamento collettivo. C.A.I. contestava la decisione per aver ritenuto la ricorrente comparabile con gli addetti al Lost&Found e quindi per avere errato nella applicazione dei criteri di selezione (fungibilità e ambito della comparazione), nonché per avere la Corte rifiutato di richiedere alla lavoratrice la prova specifica dei nominativi che sarebbero dovuti risultare licenziati (cosiddetta prova di resistenza). Alitalia S.A.I. contestava l'applicabilità del rito speciale (legge n.92/2012) alla questione della titolarità del rapporto con la cessionaria e sosteneva che l'accordo sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 potesse limitare il trasferimento dei lavoratori alla cessionaria (deroga all'art. 2112 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi delle società. Ha confermato che: (i) la valutazione della fungibilità e della comparabilità è questione di merito demandata al giudice di merito e non suscettibile di revisione in sede di legittimità se sorretta da adeguati accertamenti; (ii) la prova di resistenza non è richiesta quando il datore di lavoro non ha predisposto graduatorie o non ha dimostrato la comparabilità 'incontestata' delle posizioni; (iii) il rito speciale di cui alla legge n. 92/2012 è applicabile anche alle questioni connesse alla continuità del rapporto nei confronti della cessionaria; (iv) l'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 dev'essere interpretato conformemente al diritto dell'Unione: l'accordo sindacale previsto può derogare all'art. 2112 c.c. solo in relazione alle condizioni di lavoro (modifica delle condizioni), ma non può privare i lavoratori del diritto al trasferimento automatico dei rapporti di lavoro alla cessionaria. La Corte ha enunciato il principio di diritto nomofilattico in tal senso e ha condannato le società al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 92/2012 (cd. Fornero), art. 1, commi 47-48
Il rito speciale previsto dalla legge n.92/2012 è applicabile alle impugnazioni di licenziamento e comprende tutte le questioni che il giudice deve affrontare per decidere sulla legittimità del licenziamento, ivi incluse le questioni relative alla titolarità del rapporto con eventuali cessionarie
Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970, art. 18, commi 4 e 7
La tutela reintegratoria prevista, con i limiti della legge Fornero, è applicata quando è accertata la non corretta applicazione dei criteri di scelta in un licenziamento collettivo; la Corte ha confermato la reintegrazione quando sussiste violazione dei criteri di comparazione/fungibilità e mancanza di graduatoria
Legge n. 223/1991, art. 5
I criteri di scelta per i licenziamenti collettivi richiedono comparazione tra lavoratori di analoghe professionalità e fungibilità; la comparazione deve essere estesa oltre il solo reparto se le professionalità sono utilizzabili in altri rami/uffici
Codice Civile, art. 2112
Disciplina il trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione d'azienda; la sentenza stabilisce che, nel caso disciplinato dal comma 4-bis dell'art.47 L.428/1990, il trasferimento dei rapporti al cessionario resta principio di base e l'accordo può incidere solo sulle condizioni di lavoro, non sul trasferimento stesso
Legge n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis e comma 5 (introdotti/modificati dal d.l. n.135/2009 conv. L. n.166/2009)
comma 4-bis: "trova applicazione" l'art. 2112; comma 5: "non trova applicazione" l'art. 2112
Il comma 4-bis, relativo ad aziende in stato di crisi o amministrazione straordinaria con continuazione dell'attività, deve essere interpretato in conformità al diritto UE: l'accordo sindacale può prevedere deroghe solo sulle condizioni di lavoro ma non può escludere il trasferimento automatico dei rapporti. Il comma 5 riguarda invece i casi liquidatori e consente deroghe più incisive
Direttiva 2001/23/CE, artt. 3-5
Stabilisce il principio automatico del passaggio dei diritti e obblighi dal cedente al cessionario (art.3) e limita le deroghe agli artt.3-4 ai casi tassativi previsti dall'art.5; la Corte ha richiamato l'interpretazione della Corte di giustizia che impedisce deroghe che privino i lavoratori del diritto al trasferimento, salvo i casi molto rigorosi di insolvenza/fallimento
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Ricorso per cassazione non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito; questioni di valutazione probatoria (es. fungibilità) sono riservate al giudice di merito
Massime di principio
- In procedure di licenziamento collettivo la comparazione dei lavoratori deve tener conto della fungibilità reale, comprensiva delle esperienze pregresse in altri reparti: non è legittimo limitare la scelta al solo reparto se i lavoratori sono professionalmente utilizzabili altrove
- Le valutazioni di fatto sulla fungibilità e comparabilità sono devolute al giudice di merito; la Cassazione non riconsidera tali accertamenti se sono supportati da adeguata motivazione
- La cosiddetta 'prova di resistenza' (indicare nominativi di colleghi che avrebbero dovuto essere licenziati) ha senso solo se il datore di lavoro ha predisposto una graduatoria o ha dimostrato la comparabilità incontestata delle posizioni; in assenza di graduatoria non è obbligatorio che il lavoratore fornisca tale prova
- Il rito speciale Fornero si applica anche alle questioni connesse alla continuità del rapporto con la cessionaria: la qualificazione del rito non dipende dalla posizione formale dei soggetti convenuti ma dalle domande e dalle tutele richieste
- Gli accordi sindacali previsti dall'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, nelle ipotesi non liquidatorie, possono disciplinare modifiche alle condizioni di lavoro (anche peggiorative) finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione, ma non possono escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario, in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE
- Quando il datore di lavoro omette di predisporre graduatorie o non dimostra chiaramente l'ambito comparativo, il rimedio reintegratorio previsto dall'art. 18 (come rimodulato) può essere concesso
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