Sentenza n. 57/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’accertamento dell’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 75 l.p. n. 9/2018 per la decadenza per mancato inizio lavori del permesso di costruire n. 2021-20 del 29.12.2021, ad oggetto “Bauliche Umgestaltung (Art. 6 B. d) LG 09/2018), Abbruch und Wiederaufbau des Wohhauses mit energetischer Sanierung (Art. 3 B. d) DPR 330/2001)” – Verfall der Baugenehmigung von Rechts wegen”, rilasciato dal Comune di Tirolo ai ricorrenti per l’esecuzione di un intervento di demolizione - ricostruzione con ampliamento presso la p.ed. 465 CC Tirolo, e per la conseguente declaratoria di non intervenuta decadenza di tale titolo edilizio ai sensi dell’art. 75 l.p. n. 9/2018 alla data del 31.10.2024, nonché, se e per quanto occorrer debba per l’annullamento 1) del provvedimento del Sindaco di Tirolo dd. 31.10.2024, pervenuto in pari data, ad oggetto “Bauliche Umgestaltung (Art. 6 B. d) LG 09/2018), Abbruch und Wiederaufbau des Wohhauses mit energetischer Sanierung (Art. 3 B. d) DPR 330/2001)” – Verfall der Baugenehmigung von Rechts wegen” con cui è stata comunicata la decadenza del permesso di costruire n. 2021-20 del 29.12.2021 rilasciato ai ricorrenti dal Comune di Tirolo per l’esecuzione di un intervento di demolizione ricostruzione con ampliamento presso la p.ed. 465 CC Tirolo, nonché del presupposto ed ivi richiamato ù 2) verbale di sopralluogo eseguito dal tecnico comunale in data 25.6.2024, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenienza del nuovo permesso di costruire ha fatto venire meno l’interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla decisione sulle domande di accertamento e annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del consenso espresso da tutte le parti.
Atto impugnato: Provvedimento del Sindaco di Tirolo del 31 ottobre 2024 recante la comunicazione della decadenza del permesso di costruire n. 2021-20 per mancato inizio dei lavori, unitamente al verbale di sopralluogo del 25 giugno 2024 e agli atti presupposti e conseguenti.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la decadenza, ai sensi dell’art. 75 l.p. n. 9/2018, del permesso di costruire rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e, conseguentemente, la declaratoria della mancata intervenuta decadenza alla data del 31 ottobre 2024. In subordine hanno chiesto l’annullamento del provvedimento sindacale di decadenza, del verbale di sopralluogo e degli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione sottoscritta da tutte le parti, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione poiché hanno ottenuto un nuovo permesso di costruire.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio a seguito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 75 l.p. n. 9/2018
Norma posta a fondamento della contestata decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori; la questione sostanziale non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché ha ottenuto un nuovo titolo edilizio idoneo a soddisfare la propria posizione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le domande di accertamento e annullamento relative al precedente titolo o provvedimento amministrativo.
- Le spese possono essere compensate quando tutte le parti concordano espressamente sulla compensazione.
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