Sentenza n. 1968/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza n. 4310/2024 pubblicata il 10.06.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli -Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 23615/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 4310/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, del valore di euro 500,00 annui, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ed era stato condannato il Ministero alla relativa erogazione secondo il sistema proprio della Carta. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 16 ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha documentato l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve concretamente attribuire il bene della vita riconosciuto dal giudice civile, ossia la Carta elettronica del docente per il valore complessivo stabilito nella sentenza azionata. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza civile quale base del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È la disposizione richiamata nella sentenza civile per la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca a un privato un'utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, anche ai fini del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato civile riconosce il diritto a una prestazione amministrativa o economica, l'Amministrazione deve conformarsi assicurando concretamente il conseguimento del bene della vita attribuito dalla sentenza, senza limitarsi a una mera presa d'atto formale.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando l'Amministrazione non abbia eseguito un giudicato e il giudice assegni un ulteriore termine per l'adempimento; il commissario subentra, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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