Cassazione Penale, Sentenza n. 24510/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione proposti da Walczak e Perulli avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'08/07/2022 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la penale responsabilità anche di Perulli per il reato di truffa (art. 640 c.p., in concorso con articoli 61 n.7 e 110 c.p.). Walczak denunciava carenza e apparente genericità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo di essersi limitato a presentare Perulli senza partecipare alle trattative; Perulli deduceva difetto della "motivazione rafforzata" richiesta per riformare un'assoluzione, travisamento della prova, e censurava la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (quando il giudice d'appello conferma la logica della sentenza di primo grado la motivazione si salda con quella precedente) e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, compresa la rinnovazione istruttoria e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali che collegano Perulli all'attività truffaldina di Walczak. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione sul trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti; ha poi escluso la censurabilità in Cassazione della quantificazione della provvisionale. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese alle parti civili come da dispositivo.
Norme richiamate
codice penale, art. 640
Norma incriminatrice del reato di truffa, applicata ai fatti contestati; la sentenza conferma che le condotte deliberate e le mendaci prospettazioni hanno integrato gli artifici e raggiri richiesti dalla norma.
codice penale, art. 110
Principio del concorso di persone nel reato; la sentenza ricostruisce un concorso di responsabilità tra Walczak e Perulli.
codice penale, artt. 61 n. 7
Aggravante contestata che ha inciso sulla valutazione della gravità del fatto e sulla determinazione della pena.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in relazione ai limiti del travisamento della prova e alla valutazione delle dichiarazioni a verbale; la Corte ha ritenuto non sussistere un errore di valutazione apprezzabile in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 533
Articolo relativo al contenuto della motivazione della sentenza di primo grado; evocato nei motivi del ricorso di Perulli ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata.
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Norma citata in relazione ai vizi di motivazione denunciati, ma non ritenuta violata dalla Corte di legittimità.
codice di procedura penale, art. 606
Richiamato come limite formale dei motivi di cassazione (articolazione delle censure ammesse); la Corte ha osservato che i ricorrenti chiedevano in realtà una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha negato tali circostanze.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese degli atti introdotti con ricorso per cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Se l'appello conferma le linee argomentative del primo grado ("doppia conforme"), la Corte di Cassazione limita il controllo alla legalità e alla congruità della motivazione senza potersi sostituire al giudice di merito nella valutazione del fatto.
- Motivi generici o che chiedono una nuova ponderazione delle prove sono di regola inammissibili in Cassazione: bisogna indicare punti specifici e censure di diritto ben delimitate.
- La Corte d'appello che riforma un'assoluzione deve dare una motivazione rafforzata; tuttavia, se ha rinnovato l'istruttoria e spiegato i passaggi logici che giustificano la diversa valutazione, tale motivazione può ritenersi adeguata.
- Le doglianze che implichino un 'travisamento della prova' richiedono una specifica indicazione degli elementi falsamente valutati; accuse generiche di errata valutazione probatoria non superano il vaglio di ammissibilità.
- La quantificazione della provvisionale e alcune scelte discrezionali di merito (es. graduazione della pena entro la forbice edittale) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo eccessi manifesti; se la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale, la motivazione può essere sintetica.
- Ricorrere in cassazione comporta rischi economici (spese e sanzione alla Cassa delle ammende) se i motivi sono manifestamente infondati; valutare attentamente la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso.
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