Cassazione Penale, Sentenza n. 18842/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato in parte la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. a carico di Cristiano. Il ricorso era affidato a sei motivi: 1) insufficienza e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria rispetto alla contestazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1); 2) errore nella valutazione dell'indizio di detenzione di arma automatica a raffica (capo 310), con confusione, secondo la difesa, tra disponibilità e detenzione penalmente rilevante; 3) errata valutazione indiziaria sul capo 313 basata su una singola conversazione ambigua; 4) illogicità nella ricostruzione del reato di estorsione (capo 298) e nella qualificazione dei fatti intercettati; 5) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità per alcuni reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (capi 127, 128, 133) per esiguità dei quantitativi; 6) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, con mancanza di specificazione del concreto pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua maggior parte, ritenendo infondate le censure relative ai capi 1 (associazione), 310 (arma) e 298 (estorsione), nonché quelle sul mancato riconoscimento della lieve entità e sulle esigenze cautelari, poiché il Tribunale del riesame aveva espresso motivazioni razionali e coerenti con gli elementi investigativi e la valutazione dei gravi indizi nella fase cautelare non è sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifeste. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al capo 313, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva fondato la gravità indiziaria su deduzioni meramente probabilistiche tratte da una singola conversazione ambigua e senza la necessaria specificità né chiarimenti sulla contestualità con altri elementi probatori; per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo 313 e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel capo. Per il resto il ricorso è stato respinto e l'ordinanza è stata confermata nelle parti non annullate. Inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha ritenuto che, ai fini della non applicabilità della causa di lieve entità (c.5), rilevino la molteplicità degli episodi di spaccio e il contesto associativo professionale; dunque l'eccezione di lieve entità non è stata accolta alla luce del quadro indiziario complessivo
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato nel ragionamento sui limiti e criteri per l'adozione delle misure cautelari: la gravà indiziaria ai fini cautelari richiede un giudizio di qualificata probabilità, con riferimento alle modalità indicate dall'art. 192 commi 3 e 4 ma non al requisito di precisione e concordanza del comma 2
codice di procedura penale, art. 192
commi 2, 3 e 4 (richiamati)
La Corte distingue il livello probatorio richiesto per la fase cautelare da quello per il giudizio di merito: il comma 2 (precisione e concordanza) non è applicabile integralmente alla valutazione cautelare, mentre i commi 3 e 4 sono richiamati per i criteri di valutazione degli indizi
codice di procedura penale, art. 309
Norma richiamata in relazione alla competenza per il rinvio al Tribunale del riesame competente per il nuovo giudizio sulla parte annullata
disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 94
Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali all'annullamento parziale dell'ordinanza
Massime di principio
- In sede cautelare la soglia probatoria per la gravita indiziaria è più bassa rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un giudizio di 'qualificata probabilità' e non la precisione e concordanza richiesta per la condanna.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare misure cautelari, non può rivedere i fatti o effettuare una nuova valutazione probatoria: il sindacato è limitato a verificare la sufficiente esposizione delle ragioni e l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione.
- Una singola conversazione intercettata, ambigua o isolata, difficilmente garantisce il grado di specificità necessario per fondare la gravita indiziaria su reati che richiedono elementi circostanziati; occorre valutare la contestualità e la connessione con altri elementi probatori.
- Quando da conversazioni emerge la 'disponibilità' di un'arma, il giudice cautelare può ritenere configurata anche la detenzione penalmente rilevante se il contesto indica possesso immediato e concreto, non solo una mera disponibilità futura.
- La qualificazione della fattispecie come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede valutazione complessiva: quantitativo, numero di episodi e inserimento in un contesto organizzato possono escludere la lieve entità.
- Le esigenze cautelari e la scelta della misura devono essere motivate con riferimenti concreti e specifici al pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione; motivazioni generiche o clausole di stile sono insufficienti, ma la loro insufficienza deve emergere in modo manifesto per essere ritenuta censurabile in cassazione.
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