Sentenza n. 128/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roccaraso n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale”; - di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare dei seguenti atti richiamati nella predetta ordinanza, mai notificati o comunicati: 1) la nota SUAP Patto Territoriale Sangro Aventino prot. n. 1798 del 19 marzo 2014, di sospensione della SCIA di cui alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013; 2) il parere reso dal Comune di Roccaraso in data 4 marzo 2014; 3) la nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente di svolgere, senza limitazioni e in favore di tutti i richiedenti, l’attività di noleggio di sci e scarponi presso i locali di sua proprietà, siti in Roccaraso, località Pizzalto, contraddistinti al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna s.r.l. il 13 gennaio 2025: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della nota SUAP Patto Territoriale Sangro Aventino n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024; - di ogni atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare: 1) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Roccaraso prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento ad opponendum spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata; 2) la nota SUAP Patto Territoriale Sangro Aventino del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, recante ad oggetto “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO AREMOGNA IN LOCALITA’ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al Foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i. Comunicazione esito negativo del procedimento, con effetti inibitori sull’attività segnalata”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024; 3) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Roccaraso prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata in data 24 agosto 2024, recante ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna s.r.l., sita in Roccaraso, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di immediata cessazione dell'attività di noleggio di sci e scarponi nei locali della scuola sci, nonché atti connessi; con motivi aggiunti, annullamento d'ufficio di una comunicazione SUAP relativa alla medesima attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato nel 2013 SCIA edilizia per il cambio di destinazione d'uso di un locale della propria sede e SCIA commerciale per l'attività di noleggio di attrezzature sportive e ricreative; aveva inoltre presentato nel 2015 una SCIA per la vendita al dettaglio di articoli sportivi. Il Comune, dopo accertamenti della Polizia Municipale e una diffida, ha ordinato la cessazione del noleggio di sci e scarponi in favore degli utenti che non richiedevano prestazioni didattiche, ritenendo l'attività non autorizzata e incompatibile con il vincolo di destinazione gravante sull'immobile realizzato su terreno soggetto a uso civico. La ricorrente ha dedotto: l'illegittimo esercizio dei poteri inibitori e di autotutela previsti dall'art. 19 l. 241/1990; violazione dell'art. 23 l.r. Abruzzo n. 23/2018; erroneità dei presupposti, irragionevolezza e sviamento; violazione della disciplina urbanistica sul mutamento di destinazione d'uso; nullità per violazione dell'art. 20, comma 2, l. 689/1981; violazione di proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento e ingiustizia manifesta. Con i motivi aggiunti ha impugnato la nota SUAP che aveva annullato in autotutela una precedente comunicazione relativa alla SCIA del 9 settembre 2024, deducendo omessa comunicazione di avvio, mancata individuazione dell'interesse pubblico, erroneità del divieto di attività commerciale e illegittimità derivata. La Rental Pizzalto s.r.l.s., operatore autorizzato alla medesima attività nello stesso comprensorio, è intervenuta ad opponendum.
La decisione
Il TAR ha ammesso l'intervento della Rental Pizzalto, ritenendo sussistente un interesse qualificato, contrario e dipendente rispetto a quello della ricorrente, derivante dalla concorrenza nel medesimo comprensorio; ha escluso tuttavia la qualifica di controinteressata sostanziale, poiché l'ordinanza non le attribuiva direttamente una posizione di vantaggio. Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il Comune non ha esercitato i poteri inibitori o di autotutela ex art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990, poiché le SCIA del 2013 erano già state sospese dal SUAP nel 2014, con provvedimento ritualmente notificato alla società e ormai non tempestivamente impugnato. La SCIA del 2015 riguardava una diversa attività, cioè la vendita al dettaglio di articoli sportivi, e non poteva legittimare il noleggio di sci e scarponi. L'ordinanza costituiva esercizio del potere comunale di vigilanza e controllo sull'attività commerciale abusiva. Il divieto di attività commerciale nei locali derivava inoltre dal vincolo impresso all'immobile e al terreno gravato da uso civico: gli atti comunali, regionali, negoziali e la successiva transazione del 2023 avevano previsto che la sede fosse destinata alle attività proprie o strumentali della scuola sci e non ad attività commerciali generiche. Il noleggio poteva essere svolto solo in favore degli utenti che richiedevano lezioni di sci, quale attività strumentale e compatibile con la destinazione del bene. La disciplina speciale di tutela dell'uso civico prevaleva sulla disciplina urbanistica generale sul mutamento di destinazione d'uso. È stata ritenuta inconferente la censura fondata sull'art. 20 l. 689/1981, poiché il provvedimento non costituiva una sanzione amministrativa accessoria, ma una misura inibitoria conseguente all'esercizio abusivo dell'attività. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: lo stesso atto era già stato notificato e depositato come ricorso autonomo, iscritto al n. 11/2025, sicché la sua trattazione nel presente giudizio avrebbe duplicato una causa identica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore del Comune e in euro 1.000 oltre accessori in favore dell'interveniente.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
Il TAR ha escluso che l'ordinanza impugnata costituisse esercizio dei poteri inibitori o di autotutela sulla SCIA, poiché le precedenti SCIA erano già state sospese con un provvedimento SUAP del 2014, ritualmente notificato e non tempestivamente impugnato.
art. 23, comma 1, l.r. Abruzzo n. 23/2018
La disposizione è stata richiamata quale parametro della contestata abusività dell'attività commerciale di noleggio; il Comune ha esercitato il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legislazione regionale sul commercio.
art. 4, comma 4, l.r. Abruzzo n. 23/2018
Attribuisce al Comune il potere di vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività commerciali nel territorio, ritenuto correttamente esercitato nel caso concreto.
art. 18, commi 3, lettera f), e 6, l.r. Abruzzo n. 39/2012
Il noleggio di sci è stato considerato attività strumentale e compatibile con l'attività della scuola sci soltanto nei limiti in cui sia funzionale all'offerta didattica, cioè in favore degli utenti che richiedono lezioni di sci.
art. 6, commi 4 e 8, l.r. Abruzzo n. 25/1988
La disciplina regionale sugli usi civici costituisce il fondamento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione e all'alienazione, con obbligo di rispettare la finalità autorizzata e previsione della retrocessione in caso di mancata realizzazione della finalità.
art. 20, comma 2, l. 689/1981
La norma riguarda le sanzioni amministrative accessorie e non è applicabile a un provvedimento di cessazione dell'attività adottato nell'esercizio del potere di vigilanza, che non ha natura sanzionatoria accessoria.
art. 18 l. 689/1981
Il TAR ha richiamato la disposizione per distinguere l'ordinanza impugnata dall'ordinanza-ingiunzione relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria.
art. 24 l. 689/1981
Richiamato per evidenziare che le sanzioni amministrative accessorie possono essere applicate dal giudice penale nei casi previsti dalla legge, diversamente dalla misura inibitoria controversa.
art. 28, comma 2, c.p.a.
Consente l'intervento di chi vanti un interesse qualificato, contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente; tale presupposto è stato ravvisato nell'interesse concorrenziale dell'operatore autorizzato alla medesima attività.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso del possibile profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti, stimolando il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando una SCIA è stata già sospesa con un provvedimento ritualmente notificato e non tempestivamente impugnato, il successivo ordine di cessazione dell'attività non costituisce esercizio dei poteri inibitori o di autotutela previsti dall'art. 19 l. 241/1990, ma attività di vigilanza sull'esercizio privo di titolo.
- La presentazione di una SCIA relativa a un'attività diversa non può legittimare l'esercizio di un'attività commerciale ulteriore, neppure quando le attività siano svolte negli stessi locali o presentino una connessione economica.
- I vincoli di destinazione apposti all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre gravate da uso civico prevalgono sulla disciplina urbanistica generale incompatibile con tali vincoli; l'uso del bene deve rimanere conforme alla finalità pubblica e collettiva che ha giustificato l'alienazione.
- Il noleggio di attrezzature sciistiche può essere considerato attività strumentale alla scuola sci e compatibile con la destinazione del bene gravato da uso civico solo se funzionale all'offerta didattica e rivolto agli utenti che richiedono le lezioni; il noleggio generalizzato costituisce attività commerciale incompatibile con il vincolo.
- Un ordine di cessazione dell'attività adottato per l'esercizio abusivo di un'attività commerciale è misura di vigilanza e ripristino della legalità, non sanzione amministrativa accessoria soggetta alla disciplina dell'art. 20 l. 689/1981.
- Un atto già introdotto davanti allo stesso giudice come ricorso autonomo non può essere nuovamente trattato come ricorso per motivi aggiunti in altro giudizio identico, poiché la duplicazione del processo determina l'inammissibilità dell'atto successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →