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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15958/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel giudizio originario un soggetto aveva proposto domanda di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Roma; l'altro aveva sollevato questione di competenza territoriale, definita dalla Corte di cassazione con ordinanza che aveva rigettato il regolamento di competenza. Successivamente la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza, sostenendo che la Corte avesse travisato la questione dedotta nel regolamento: secondo il ricorrente, non si era affermato che la competenza territoriale inderogabile fosse sempre derogabile per accordo delle parti, ma solo che la competenza ex art. 30-bis c.p.c. sarebbe una competenza esclusiva e comunque derogabile nel termine di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., poiché non rientrante nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. La controparte ha resistito. La Corte ha però rilevato che la doglianza non denunciava un errore di fatto revocatorio, ma un preteso errore di diritto nella interpretazione del precedente ricorso e della sua portata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma soltanto un errore di giudizio o di interpretazione del contenuto del motivo del regolamento di competenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30-bis c.p.c.

    richiamato solo per descrivere il criterio di determinazione della competenza territoriale nel giudizio originario; la sentenza non affronta nel merito la sua applicazione, ma rileva che la censura del ricorrente non poteva convertirsi in errore revocatorio

  • art. 38, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la derogabilità nel termine di tre mesi della competenza; la Corte non condivide il rilievo perché attiene al merito/interpretazione del motivo originario, non all'errore di fatto

  • art. 28 c.p.c.

    citato per escludere che il caso rientrasse tra le ipotesi di competenza inderogabile assoluta richiamate dal ricorrente; riferimento usato nella prospettazione del ricorso

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, cioè l'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con la realtà processuale; non ricorre quando si deduca una valutazione o interpretazione errata delle risultanze processuali

  • art. 391-bis c.p.c.

    viene richiamato per escludere che l'errata o omessa pronuncia su un motivo di ricorso, se qualificata come errore di giudizio, sia denunciabile come errore revocatorio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13 del d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione ricorre solo quando la decisione sia fondata su un errore di percezione di un fatto processuale, non quando si contesti la valutazione giuridica o l'interpretazione degli atti e dei motivi di ricorso.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio se il ricorrente, sotto la veste dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia in realtà un errore di diritto nella lettura o qualificazione del precedente motivo di impugnazione.
  • Un motivo di ricorso non costituisce "fatto" ai fini della revocazione: l'eventuale omessa, insufficiente o errata considerazione del suo contenuto integra, al più, un error in iudicando o in procedendo, non deducibile con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
  • La revocazione della decisione di legittimità non può essere utilizzata come strumento surrettizio per ottenere un nuovo esame del merito delle censure già valutate in sede di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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