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Sentenza

Sentenza n. 2596/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., 1. del provvedimento prot. n. 23283 del 05.08.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 06642200635 – 12072025-1403 del 12.07.2025 prodotta per l’esercizio di attività di autorimessa stagionale in Bacoli (NA) alla via Dragonara snc, pertinenziale allo stabilimento balneare denominato Lido Nazionale s.a.s. di Vincenzo Ingenito; 2. della Relazione prot. 22136 del 25.07.2025 redatta dal Responsabile dell’AREA V del Comune di Bacoli. espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1; 3. della nota PG/2025/0362975 del 21.07.2025, della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, adottata dalla Regione Campania per altro operatore economico, in altra area ZSC; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202504098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della SCIA per l’esercizio di un’autorimessa stagionale pertinenziale, nonché gli atti presupposti, inclusi la relazione comunale e il richiamo a una nota regionale relativa ad altra area ZSC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della SCIA presentata per un’area di sosta stagionale destinata a 24 autovetture e 14 motoveicoli, sostenendo che l’attività, temporanea, svolta all’aperto e con strutture di facile rimozione, non fosse idonea a incidere significativamente sugli habitat e non richiedesse quindi la Valutazione di incidenza (Vinca). Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 357/1997, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 152/2006, nonché difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, anche perché il Comune aveva richiamato una nota regionale relativa a un diverso parcheggio e a una diversa ZSC. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l’attività fosse esercitata da tempo, anteriormente all’istituzione della ZSC Capo Miseno, e fosse compatibile con la destinazione urbanistica UT2B del PUC. Infine ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il Comune ha difeso il provvedimento, fondato sia sulla necessità preventiva della Vinca, in ragione della localizzazione dell’area nella ZSC IT8030002 Capo Miseno, sia sulla mancata dimostrazione dell’ottemperanza a una precedente diffida al ripristino dello stato dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria di replica depositata dal Comune, rilevando la perentorietà dei termini dell’art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo subordinare l’attività alla preventiva Vinca, poiché l’area ricade in una ZSC e la verifica di incidenza è necessaria non soltanto per opere edilizie o interventi di grandi dimensioni, ma anche per attività prive di opere o temporanee che possano produrre impatti significativi, quali rumore, disturbo della fauna, alterazioni del suolo o altri effetti sull’habitat. La dimensione ridotta del parcheggio, la stagionalità e la facile rimovibilità delle strutture non escludono tale obbligo. Il giudice ha precisato che il procedimento di incidenza comprende innanzitutto la fase di screening; tuttavia, nel caso concreto, non era stata svolta neppure tale valutazione preliminare. È stata ritenuta legittima anche la motivazione fondata sui principi contenuti nella nota regionale riferita ad altra area, poiché il richiamo riguardava la potenziale incidenza dell’attività di parcheggio indipendentemente dalle opere realizzate. L’esercizio dell’attività in epoca antecedente all’istituzione della ZSC non esclude l’applicazione degli obblighi di tutela, che possono riguardare anche attività o progetti già autorizzati o preesistenti, ove idonei a determinare degrado o perturbazioni. È stata respinta la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la SCIA è un atto del privato e non un provvedimento amministrativo, sicché prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori non è dovuto il preavviso di rigetto. Inoltre, la ricorrente non aveva contestato specificamente l’ulteriore autonoma ragione del diniego costituita dalla mancata dimostrazione dell’ottemperanza alla diffida di ripristino: trattandosi di atto plurimotivato, tale motivazione non contestata era comunque sufficiente a sorreggere il provvedimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi

    Il termine per il deposito delle memorie di replica è perentorio; la memoria tardiva è inutilizzabile.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato applicato in sede cautelare con decreto monocratico, poi seguito dall’ordinanza cautelare.

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    La Vinca deve essere acquisita preventivamente per gli interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito che possano avere incidenze significative; il procedimento comprende una fase preliminare di screening.

  • art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, Direttiva 92/43/CEE

    Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

    Gli obblighi di tutela hanno natura preventiva e si applicano anche ad attività già in corso o autorizzate in passato, quando siano idonee a provocare degrado o perturbazioni significative.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, poiché la SCIA è un atto del privato e non un procedimento volto al rilascio di un titolo amministrativo.

  • art. 114 d.lgs. 152/2006

Massime di principio

  • La localizzazione di un’attività all’interno di una Zona Speciale di Conservazione impone di verificare preventivamente la possibile incidenza sull’habitat, anche quando l’attività sia temporanea, stagionale, di ridotte dimensioni, priva di opere edilizie significative o realizzata con strutture facilmente rimovibili.
  • Ai fini dell’obbligo di Valutazione di incidenza rileva la potenziale capacità dell’attività di produrre effetti significativi sul sito Natura 2000, non la tipologia formale dell’intervento né l’esistenza di opere edilizie; possono assumere rilievo anche rumore, disturbo della fauna, modifiche del suolo e altri impatti propagabili oltre l’area direttamente interessata.
  • La procedura di Valutazione di incidenza deve essere preceduta, ove necessario, da una fase di screening volta a verificare la significatività dell’incidenza; l’assenza di qualsiasi valutazione preliminare non consente di escludere l’obbligo di sottoporre l’attività al procedimento di incidenza.
  • Gli obblighi di tutela derivanti dalla disciplina Natura 2000 possono applicarsi anche ad attività, piani o progetti preesistenti o già autorizzati, se successivamente risultino idonei a provocare degrado degli habitat o perturbazioni significative delle specie protette.
  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, poiché la SCIA non costituisce un provvedimento amministrativo favorevole richiesto al rilascio da parte dell’amministrazione.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la mancata contestazione di una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo rende irrilevanti, ai fini dell’annullamento, le censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraSCIA e liberalizzazioniMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidanti

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