Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dante causa delle ricorrenti aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni e le indennità di occupazione relative a un terreno di sua proprietà, lamentando l'illegittima apprensione del bene in conseguenza di una procedura espropriativa ritenuta illegittima, avviata per la realizzazione di un'opera viaria connessa all'autostrada, al porto e alla città di Milazzo. In primo grado era stata ritenuta la legittimazione passiva anche del Comune, mentre la Corte d'appello, in riforma, aveva escluso la legittimazione passiva dell'ente comunale e aveva ravvisato la legittimazione del concessionario/ATI. Con quattro motivi le ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme civilistiche, del testo unico sulle espropriazioni, di disposizioni costituzionali e convenzionali, sostenendo in sostanza che la responsabilità e il debito indennitario/risarcitorio dovessero gravare solidalmente anche sull'ente concedente, non potendo essere attribuiti esclusivamente al concessionario in una vicenda di occupazione e ablazione illegittima del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con un orientamento consolidato secondo cui, nella concessione traslativa prevista dalla legge regionale richiamata, il concessionario assume in nome proprio verso i terzi tutte le obbligazioni connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, comprese quelle indennitarie e risarcitorie per l'occupazione e l'eventuale protrazione sine titulo, con conseguente esclusione di un rapporto diretto tra il privato espropriato e l'ente concedente. Poiché la Corte d'appello aveva applicato tale principio e le ricorrenti non avevano efficacemente censurato i passaggi relativi alla natura traslativa della concessione né i criteri interpretativi della convenzione, il ricorso è stato respinto in rito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata proposta, ma la Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con l'orientamento consolidato e quindi non superavano il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la giurisprudenza consolidata della Corte, né era idoneo a provocarne un mutamento.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi della responsabilità solidale, ma la Corte ha escluso che nella concessione traslativa vi sia un rapporto diretto tra il privato e l'ente concedente.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per sostenere la solidarietà passiva; la Corte non ha ritenuto configurabile una responsabilità solidale dell'ente concedente con il concessionario nella fattispecie.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per il risarcimento del danno da illecito; la Corte ha ribadito che l'obbligo risarcitorio verso i terzi grava sul concessionario quale soggetto legittimato e responsabile.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato per la solidarietà nel fatto illecito, ma non ritenuto applicabile a fondare una responsabilità del Comune insieme al concessionario in presenza di concessione traslativa.

  • art. 42 legge Regione Sicilia n. 21 del 1985

    È la norma cardine della decisione: la Corte la interpreta come disposizione generale che pone a carico del concessionario incaricato dell'opera pubblica l'obbligo di compiere anche le attività espropriative e di assumere verso i terzi tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie, escludendo rapporti diretti con l'ente concedente.

  • d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dalle ricorrenti, ma non è stato ritenuto idoneo a scalfire il principio affermato sulla legittimazione esclusiva del concessionario nella concessione traslativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico delle ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato congiuntamente al comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma non ha inciso sulla soluzione della Corte.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma non ha inciso sulla soluzione della Corte.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tutela della proprietà; la Corte ha ritenuto decisivo il regime della concessione traslativa e non una responsabilità diretta dell'ente concedente.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti, anche in relazione alle fonti convenzionali, senza esito sul piano della decisione.

  • Convenzione EDU

    Richiamata dalle ricorrenti per sostenere l'effettività dell'indennizzo, ma non considerata idonea a sovvertire il principio interno applicato.

  • art. 43 TUE

    Richiamato dalle ricorrenti tra i principi europei invocati; la Corte non ne ha tratto conseguenze sulla legittimazione passiva.

Massime di principio

  • Nella concessione traslativa prevista da una norma che attribuisca al concessionario la piena autonomia operativa per la realizzazione dell'opera pubblica, il concessionario è l'unico soggetto legittimato passivamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni indennitarie e risarcitorie connesse all'espropriazione o all'occupazione del bene.
  • In presenza di concessione traslativa, l'ente concedente non risponde direttamente verso il proprietario inciso dalla procedura ablativa, ma resta eventualmente titolare di rapporti interni di rimborso nei confronti del concessionario.
  • Per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato non basta richiamare in astratto norme sulla solidarietà o sulla tutela della proprietà: occorre confrontarsi specificamente con il principio già affermato e censurare in modo puntuale la qualificazione del rapporto concessorio e la relativa interpretazione negoziale.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base della legge e della convenzione, che la concessione ha natura traslativa e attribuisce al concessionario obblighi verso i terzi, tale accertamento esclude la configurabilità di una responsabilità solidale dell'ente concedente per il danno da occupazione sine titulo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.