Cassazione Penale, Sentenza n. 43836/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per lesioni volontarie e minaccia. 1) Deduce violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), lamentando che il giudice d'appello ha illogicamente valorizzato marginali imprecisioni dei testi a discarico per escluderne l'attendibilità e che ha apoditticamente svalutato la discrasia tra il racconto della persona offesa e l'entità delle lesioni. 2) Contestazione della conferma delle statuizioni civili nonostante il sopravvenuto decesso della parte civile e il mancato subentro dei suoi eredi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile: non è deducibile in cassazione una violazione di legge a fronte di contestazioni sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), né può essere trasformata in "error in iudicando" ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.; le censure erano inoltre generiche e non confrontavano l'integrale argomentazione della sentenza impugnata (che aveva valorizzato tra l'altro il contenuto della telefonata al 112). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che la morte della parte civile comporti la revoca tacita o l'estinzione degli effetti della costituzione: la costituzione rimane valida ex tunc e la mancata comparizione degli eredi non equivale a revoca; pertanto le statuizioni civili confermate in appello restano legittime. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato (testo processuale interrotto nella copia fornita).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte interpreta la lett. c) come esclusiva per le deduzioni di violazione di norme processuali che abbiano incidenze di nullità o inutilizzabilità; la lett. b) (error in iudicando) riguarda la errata applicazione della legge sostanziale e non può essere usata per aggirare il divieto previsto dalla lett. c) circa le censure sul corretto uso delle regole di valutazione della prova.
art. 192 c.p.p.
Norma sulle regole di valutazione della prova: la sua presunta inosservanza, non essendo prevista a pena di nullità, non è deducibile in cassazione come vizio di diritto nei termini richiesti dall'art. 606 lett. c).
art. 82 c.p.p.
La revoca tacita della costituzione di parte civile è configurabile solo in ipotesi precise (omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione di primo grado) e non dalla semplice inerzia o mancata comparizione degli eredi dopo la morte della parte civile.
art. 300 c.p.c.
Richiamato per spiegare l'inapplicabilità degli effetti interruttivi del rapporto processuale del codice civile/civile al processo penale; la disciplina civilistica non estende i suoi effetti al processo penale in questa materia.
Cass. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (Rv. 280027)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui la violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è deducibile in cassazione come vizio di diritto.
Cass. Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F. (Rv. 253567)
Precedente richiamato in linea con il consolidato orientamento sulla non deducibilità in cassazione di questioni relative alla valutazione delle prove.
Cass. Sez. 1, n. 42207/17 del 20/10/2016, Pecorelli e altro (Rv. 271294)
Ulteriore precedente a sostegno dell'orientamento che delimita le possibilità di cassazione in tema di motivazione e valutazione probatoria.
Cass. Sez. 3, n. 8962 del 3/07/1997, Ruggeri (Rv. 208446)
Richiamata per la distinzione tra error in iudicando (lett. b) e censure processuali previste dalla lett. c) dell'art. 606 c.p.p.
Cass. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri (Rv. 268404)
Precedente che conferma i limiti della cassazione nell'esaminare questioni valutative delle prove.
Cass. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio (Rv. 275557)
Richiamata per affermare che le censure motivazionali non sono deducibili in cassazione nei giudizi di appello relativi a reati di competenza del giudice di pace.
Cass. Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi (Rv. 274635)
Precedente che stabilisce che la morte della parte civile non determina revoca tacita della costituzione e che l'inerzia degli eredi non equivale a revoca.
Cass. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M. (Rv. 275904)
Conferma che il principio sulla persistenza della costituzione della parte civile dopo la morte è compatibile con il possibile subentro dell'erede nel rapporto con il difensore della parte deceduta.
Cass. Sez. 5, n. 17963 del 25/03/2014, Coscarelli (Rv. 260566)
Precedente richiamato dal ricorrente ma relativo a fattispecie diversa (sorte dell'impugnazione proposta dalla parte civile deceduta), non applicabile al caso in esame.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente consentito impugnare la valutazione della prova come vizio di diritto: le critiche motivazionali che si limitano a contestare l'affidabilità dei testimoni o la logica della motivazione sono inammissibili se non si fondano su violazioni normative che producono nullità o inutilizzabilità.
- L'art. 606 c.p.p. lett. b) (error in iudicando) non può essere usato per eludere il divieto di dedurre in cassazione vizi processuali non nulli; riguarda invece la errata applicazione della legge sostanziale.
- Le censure generiche e non confrontate con l'integrale sviluppo argomentativo della sentenza impugnata sono destinate al rigetto per carenza di specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente i passi motivazionali e le contraddizioni.
- La morte della parte civile non estingue la costituzione nel processo penale: la costituzione resta valida ex tunc e la mancata partecipazione degli eredi non equivale a revoca tacita; pertanto le statuizioni civili possono essere confermate anche se la parte civile è deceduta.
- La revoca tacita della costituzione di parte civile è una figura strettamente circoscritta (art. 82, comma 2, c.p.p.) e non può essere estesa a ipotesi di semplice inerzia successiva al decesso della parte civile.
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