Ordinanza n. 176/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina di Aggiudicazione n. 26/2026 del 18 marzo 2026 (DEMANIO.AGDPVA01. Determine direttoriali e dirigenziali.00000011.18-03-2026.R), con la quale la Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio, ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 3 (CIG: B76FFB8661) della procedura di gara G00795, in favore delle società Editel s.p.a., Fantino Costruzioni s.p.a. e Upgrading Services s.p.a.; - della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, del 20.03.2026; - del Verbale di Commissione Giudicatrice n. 3 del 17 novembre 2025, prot. n. 13098, nella parte in cui la Commissione ha attribuito punteggio pari a zero alla ricorrente per i sub-criteri premianti E1 ed E2; - del Verbale di Seggio di Gara n. 3, del 31 dicembre 2025, prot. n. 14989, nella parte in cui recepisce la graduatoria provvisoria viziata dall'errata attribuzione dei punteggi; - del Verbale di Commissione di gara n. 4, prot. n. 13344 del 21 novembre 2025, nella parte in cui definisce la graduatoria finale del Lotto 3; - del Disciplinare di Gara e, in particolare, degli artt. 24, 26 e del Prospetto dei criteri di valutazione OEPV, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio e comunque ove interpretati nel senso di escludere la sanabilità di mere carenze formali; - del Disciplinare di gara, art. 26 (pag. 44 disciplinare), sezione “Criteri Premianti” Sub-criterio D1-E1-E2, e 28.5, in parte qua, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l’attivazione del soccorso istruttorio; - dell’art. 24 del disciplinare, in parte qua, così come applicato dalla stazione appaltante, vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente, l’esibizione delle certificazioni di qualità inerenti ai sub-criteri premianti E1, E2, D3; - ove occorra, del Disciplinare di Gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3, nelle parti in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione del RUP, che ha condotto all'illegittima esclusione della ricorrente dal novero degli aggiudicatari; e per la conseguente declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati con le controinteressate, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., e per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare negli stessi ovvero, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di causa, per la mancata aggiudicazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura per un accordo quadro triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili delle amministrazioni dello Stato, nonché gli atti di gara relativi all'attribuzione di punteggio zero per la mancata allegazione di certificazioni concernenti elementi premianti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3 in favore di più operatori economici e gli atti della procedura nella parte in cui le è stato attribuito punteggio pari a zero per i sub-criteri premianti E1 ed E2. Ha censurato, inoltre, le previsioni del disciplinare di gara e la loro applicazione, sostenendo che la mancata allegazione delle certificazioni di qualità richieste a comprova degli elementi premianti costituisse una mera carenza formale sanabile mediante soccorso istruttorio. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; nel merito, l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati, il subentro oppure, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. In sede cautelare ha prospettato il rischio che la stipula dell'accordo quadro e l'affidamento dei primi contratti applicativi rendessero estremamente difficile o impossibile il successivo subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, senza anticipare la decisione sui motivi di merito relativi all'attribuzione del punteggio zero, alla disciplina del soccorso istruttorio e alla legittimità dell'aggiudicazione. Ha ritenuto che la durata triennale dell'accordo quadro e i tempi di definizione del giudizio in materia di appalti consentano, in caso di futuro accoglimento del ricorso, l'eventuale subentro della ricorrente. Il pregiudizio prospettato può quindi essere ristorato in forma specifica, anche mediante lo spostamento della decorrenza triennale dell'accordo quadro e il subentro nei contratti medio tempore stipulati, nonché per equivalente nella parte restante. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 16 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia dei contratti e il subentro; la relativa domanda non è stata decisa nella fase cautelare.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Richiamato con riferimento alla comunicazione dell'aggiudicazione impugnata; il giudice non ne ha fornito una specifica interpretazione nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare non sussiste quando, avuto riguardo alla durata dell'affidamento e ai tempi ragionevolmente prevedibili di definizione del giudizio, l'eventuale pregiudizio da stipula ed esecuzione del contratto può essere ristorato mediante il successivo subentro, anche attraverso lo spostamento della decorrenza dell'accordo quadro, e per equivalente nella parte residua.
- Nelle controversie relative ad accordi quadro di durata pluriennale, la stipula dell'accordo e l'affidamento di contratti applicativi non determinano automaticamente l'irreversibilità del danno cautelare, se il giudice può assicurare, in caso di accoglimento nel merito, una tutela specifica effettiva mediante subentro o riedizione della decorrenza contrattuale.
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