Cassazione Penale, Sentenza n. 9421/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Facchini ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la sua istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio Andrea Ghinetti. Il ricorrente denunciava: nullità dell'ordinanza per mancata motivazione; violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 41, comma 1 e 3, cod. proc. pen. e art. 178, lett. c). La causa della ricusazione era una segnalazione, fatta in udienza dal Presidente del collegio al Pubblico Ministero, circa la sussistenza della recidiva contestata nel capo di imputazione, che il ricorrente sosteneva essere un'indebita manifestazione del convincimento del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello secondo la quale la segnalazione del Presidente al Pubblico Ministero costituiva una precisazione tecnica e un atto di direzione dell'udienza volto a consentire una corretta formulazione della richiesta di pena, e non un'anticipazione di valutazioni sul merito idonea a integrare la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b). La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rileva, ai fini della ricusazione, solo l'indebita manifestazione del convincimento del giudice che anticipi valutazioni sul merito della 'res iudicanda' senza necessità funzionale o nesso con l'atto da compiere; valutazioni tecniche o indicazioni necessarie all'istruttoria o alla direzione dell'udienza non integrano la causa di ricusazione.
art. 41, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la procedura di ricusazione; la Corte ha ritenuto che siano state rispettate le esigenze motivazionali e procedimentali, e che il fatto denunciato non rientri nelle ipotesi che giustificano la ricusazione.
art. 178, lettera c)
Citato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali/nullità; la Corte non ha ritenuto fondata la censura e non ha riconosciuto una nullità rilevante ai fini della ricusazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: non ogni esternazione del giudice in udienza integra automaticamente una causa di ricusazione.
- È requisito della ricusazione per 'indebita manifestazione del convincimento' l'anticipazione di valutazioni di merito (colpevolezza/innocenza o elementi decisivi) prive di necessità funzionale rispetto all'atto compiuto; chiarimenti tecnici o indicazioni strumentali all'udienza non sono sufficienti.
- Se la dichiarazione del giudice è collegata alla direzione dell'udienza o alla corretta formula delle conclusioni delle parti, va considerata funzionale e non pregiudizievole ai fini della ricusazione.
- Le decisioni che definiscono la manifesta infondatezza del ricorso possono essere sanzionate con condanna alle spese e con ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi il ricorrente deve valutare il rischio di sanzioni quando propone ricorsi di difficile prospettazione giuridica.
- In casi simili, per avere successo nella ricusazione è necessario documentare chiaramente che le esternazioni sono state: prive di qualsiasi nesso funzionale con l'atto compiuto, anticipatrici del giudizio finale e tali da rendere ragionevolmente dubbia l'imparzialità del giudice.
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