Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 738/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale la Questura di Vibo Valentia ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vibo Valentia - ove occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Vibo Valentia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: conferma dell'applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vibo Valentia, nonché il precedente provvedimento applicativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Vibo Valentia ha confermato l'applicazione nei suoi confronti del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vibo Valentia, unitamente al precedente provvedimento applicativo e agli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risultano tuttavia prospettate generiche esigenze a sostegno della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR, con cognizione sommaria e senza pregiudicare la decisione di merito, ha respinto la domanda cautelare. Le esigenze rappresentate dal ricorrente sono state ritenute generiche e non assistite da gravità e irreparabilità tali da giustificare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha inoltre rilevato che tali esigenze possono essere soddisfatte mediante la presentazione all'amministrazione di una eventuale istanza circostanziata di deroga. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della specificità del caso.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una misura di prevenzione non può essere concessa quando le esigenze prospettate dal ricorrente siano generiche e non dimostrino un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze del destinatario della misura siano concretamente perseguibili mediante la presentazione all'amministrazione di una circostanziata istanza di deroga.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.