Cassazione Penale, Sentenza n. 3795/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 (come promotore/organizzatore, capo 1) e 73 del d.P.R. 309/1990 (capo 80). Il ricorrente deduceva: a) contraddittorietà e insufficienza della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (assenza di intercettazioni con altri associati, assenza di sequestri, elementi indicati sarebbero meri sospetti); b) violazione di legge e illogicità della motivazione circa la qualifica di promotore/organizzatore, sostenendo che il ruolo fosse quello di semplice fornitore e non di organizzatore del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità estrinseca: il ricorso non ha contestato puntualmente le argomentazioni riportate nell'ordinanza impugnata ma si è limitato a proposte di lettura alternativa e a elementi negativi. Il secondo motivo è stato valutato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente ricostruito, con specifici elementi, la veste di "organizzatore" in capo al ricorrente, poiché costui coordinava rifornimenti e dirigeva un settore operativo del gruppo in autonomia rispetto al capo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati nel provvedimento impugnato giustificassero la sussistenza di gravi indizi circa la partecipazione e la qualifica di "organizzatore" in capo al ricorrente
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma relativa al traffico di sostanze stupefacenti; citata come capo di imputazione (capo 80) e valutata insieme agli altri elementi di prova per la gravità indiziaria
cod. proc. pen., art. 581
Richiamato nel contesto dei requisiti formali del motivo di impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento dell'impugnazione
cod. proc. pen., art. 591
Richiamato insieme all'art. 581 per sottolineare l'obbligo di specificità e confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato
cod. proc. pen., art. 606
Richiamato per evidenziare che la Corte di Cassazione non può essere investita di questioni che costituiscono mera lettura alternativa dei fatti, essendo il ricorso per cassazione vincolato ai motivi di cui all'art. 606
cod. proc. pen., art. 616
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- Per impugnare provvedimenti cautelari in Cassazione è indispensabile contestare in modo specifico e puntuale le argomentazioni del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o basate solo su elementi negativi espongono all'inammissibilità.
- La qualifica di "organizzatore" in un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche quando l'indagato gestisca stabilmente e in autonomia una rilevante articolazione operativa (es. rifornimenti, coordinamento di subalterni), senza dover necessariamente dirigere l'intero sodalizio.
- La semplice identificazione di elementi sospetti o una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare errori di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione che siano oggetto di specifico e circostanziato censura.
- In fase di ricorso, gli elementi di prova positivi indicati dal giudice (anche se non tutti fondati su intercettazioni o sequestri) possono essere ritenuti idonei a reggere la gravità indiziaria se offrono, nel loro insieme, una ricostruzione coerente del ruolo e delle condotte contestate.
- Il ricorrente deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda per ricorso manifestamente inammissibile o infondato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò suggerisce una selezione accurata dei motivi da proporre in Cassazione.
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