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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30208/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) rilevando: 1) illegittimità della motivazione per mancata autonoma valutazione (redazione per incorporazione/copia-incolla) e nullità ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c, c.p.p.; 2) insufficienza dei gravi indizi, dato che le intercettazioni valorizzate riguarderebbero solo due episodi non significativi (mediazione in una lite e mera ascolto di Buonocore) e non dimostrerebbero stabile adesione al clan; 3) inattendibilità e limiti delle dichiarazioni del collaborante Spinelli, che riferirebbe fatti posteriori al suo arresto e in contraddizione con altri collaboratori; 4) carenza delle esigenze cautelari e irrilevanza temporale dei fatti (2016-2017), per cui sarebbe adeguata misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale di Salerno aveva fornito determinazioni autonome rispetto al provvedimento del GIP (quindi non configurabile la nullità contestata); la Corte di legittimità è limitata a verificare la tenuta logico-giuridica della motivazione e non può rinnovare la valutazione di merito sugli elementi di prova (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) salvo travisamento manifesto; nel caso le intercettazioni e le dichiarazioni di Spinelli sono state ritenute congruamente valorizzate come indice della partecipazione e della volontà di riorganizzare la compagine camorristica; inoltre è stata richiamata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per le associazioni mafiose storiche, che non viene superata dal mero decorso del tempo senza elementi di recesso. Conseguenze operative: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020

    norma richiamata per la modalità di celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto

  • art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.

    richiamata dall'impugnante per sostenere la nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma motivazione; la Corte osserva che è necessario che emerga conoscenza degli atti e rielaborazione critica, non una motivazione necessariamente diversa

  • art. 416-bis cod. pen.

    reato contestato (partecipazione ad associazione mafiosa); la Corte ritiene che siano stati acquisiti gravi indizi idonei a sostenere la contestazione in sede cautelare

  • art. 195 cod. proc. pen.

    richiamata per precisare che l'obbligo di assumere il teste indicato dalla parte è norma operativa in dibattimento e non in sede di indagini o giudizi cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    prevede la presunzione relativa (sussistenza esigenze cautelari) e assoluta (adeguatezza della custodia in carcere) per reati associativi di tipo mafioso; la Corte conferma che per associazioni mafiose storiche il giudice richiede la prova di recesso dall'associazione per superare la presunzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma generale sulle misure cautelari; la Corte osserva che la presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, prevale sulle disposizioni generali dell'art. 274

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (adempimenti amministrativi conseguenti alla declaratoria)

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte d'appello e il Tribunale per il riesame devono fornire una motivazione autonoma ma non necessariamente diversa: è sufficiente che emerga conoscenza e rielaborazione critica degli atti.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: può censurare la valutazione delle prove solo per travisamento manifesto o illogicità decisiva della motivazione.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori possono legittimamente costituire gravissimi indizi in sede cautelare; la loro valutazione è però apprezzamento di merito riservato al giudice di merito.
  • Per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che prevale sulle norme generali: il tempo trascorso non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo se non emergono segnali concreti di recesso dall'organizzazione.
  • Le censure relative alla necessità di escutere testi o di acquisire ulteriori conferme trovano limite in sede cautelare: la regola dell'art. 195 c.p.p. ha piena efficacia nella fase dibattimentale, non necessariamente in sede di misure cautelari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende.

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